§ 58.6.71 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350.
Regolamento recante semplificazioni della tenuta del libro di paga e di matricola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:20/04/1994
Numero:350


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento).
Art. 2.  (Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola e il libro di paga).
Art. 3.  (Abrogazione di norme).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 58.6.71 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350.

Regolamento recante semplificazioni della tenuta del libro di paga e di matricola.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento).

     1. Il presente regolamento prevede i casi in cui i datori di lavoro, pubbliche amministrazioni e privati, non devono tenere il libro di matricola e il libro di paga.

 

          Art. 2. (Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola e il libro di paga).

     1. I datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora elaborino le informazioni richieste dalla disposizione medesima con supporti elettronici e magnetici, di cui sia garantita l'inalterabilità e la consultabilità, i cui dati vengano mensilmente ed annualmente trasferiti su documenti cartacei conformi ai modelli riepilogativi in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli istituti assicurativi, sono esonerati dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga.

     2. Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga qualora provvedano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga.

 

          Art. 3. (Abrogazione di norme).

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

          Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.