§ 58.6.3c - Legge 11 febbraio 1952, n. 63.
Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:11/02/1952
Numero:63


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente


§ 58.6.3c - Legge 11 febbraio 1952, n. 63. [1]

Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

(G.U. 25 febbraio 1952, n. 48).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23.

     "Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi".

 

          Art. 2.

     L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

     "L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

     "In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

     "Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.