| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva | 
| Data: | 03/04/2006 | 
| Numero: | 179 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Campo di applicazione e durata | 
| Art. 2. Incremento del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 | 
| Art. 3. Copertura finanziaria | 
§ 58.4.104 - D.P.R. 3 aprile 2006, n. 179.
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia.
(G.U. 16 maggio 2006, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
     Visto il 
     Visto l'articolo 26 del citato 
     Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato 
     Atteso che, secondo quanto previsto dal citato 
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
     Visto il 
     Vista l'ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia, integrativa del biennio economico 2004-2005, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del 
     Visto l'articolo 1, comma 177, della 
     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione e durata
     1. Ai sensi dell'articolo 26 del 
     2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al 
     Art. 2. Incremento del fondo di cui all'articolo 5 del 
     1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 177, della 
     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del 
     3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del 
Art. 3. Copertura finanziaria
     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 177, della 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.