§ 58.4.b - Legge 3 novembre 1952, n. 1982.
Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:03/11/1952
Numero:1982


Sommario
Art. 1.      L'art. 38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente


§ 58.4.b - Legge 3 novembre 1952, n. 1982.

Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.

(G.U. 17 dicembre 1952, n. 292).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

     "L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subìti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

     "Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

     "Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonchè a differenze contabili".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

     "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

     1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

     2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;

     3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

     "Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

     "Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonchè di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".