§ 58.4.5 - Legge 9 febbraio 1963, n. 248.
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:09/02/1963
Numero:248


Sommario
Art. 1.      I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai [...]
Art. 2.      Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalità di cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi sottoindicati.
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge i professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai [...]
Art. 8.      All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire [...]


§ 58.4.5 - Legge 9 febbraio 1963, n. 248. [1]

Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

(G.U. 22 marzo 1963, n. 78)

 

     Art. 1.

     I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti sotto indicati:

     coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;

     coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;

     coefficiente 670, dopo cinque anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 500;

     coefficiente 900, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 670;

     coefficiente 970, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 900.

     Presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica non possono essere conferiti posti di professore di ruolo per l'insegnamento di lingue estere e di disegno.

     I professori di lingue estere e di disegno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo presso le Accademie indicate al comma precedente sono mantenuti in servizio sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti professori non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670.

     Ai professori di ruolo delle Accademie e dell'Istituto predetti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 2.

     Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6°, gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nell'anzianità stessa.

     Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

     Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonché presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio [2] .

     In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

     Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3. [3]

     Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

     L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

     L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20.

 

          Art. 4.

     Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalità di cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi sottoindicati.

     All'atto della nomina in ruolo agli assistenti è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271.

     Dopo due anni solari di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dal comandante dell'Accademia sulla base dei titoli scientifici e dell'attività espletata, gli assistenti conseguono lo stipendio annesso al coefficiente 325. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando lo stipendio annesso al coefficiente 271, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole cessano dal servizio.

     Al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325, agli assistenti è assegnato lo stipendio annesso al coefficiente 402. Tale assegnazione è anticipata al compimento del sesto anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325 per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, nella materia cui sono addetti o in materie affini.

     Agli assistenti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale gli aumenti biennali previsti dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 5. [4]

     Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

     Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione a non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge i professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

     Ai professori straordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di cinque anni quali ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quali ordinari di anni nove lo stipendio annesso al coefficiente 900 e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quali ordinari, di anni tredici o superiore lo stipendio annesso al coefficiente 970.

     In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali da computarsi sulla base dell'anzianità assegnata nello stipendio stesso per effetto dei precedenti commi.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio da effettuare ai sensi dell'art. 2.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

     Agli assistenti che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Agli assistenti che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo è attribuito, sempre che intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 4, lo stipendio annesso al coefficiente 325 con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

     Agli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nello stipendio annesso al coefficiente 325, è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità che loro compete.

     In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali sulla base delle anzianità assegnate per effetto dei precedenti commi.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 6.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1967, n. 310.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 310.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 310.