§ 58.3.2a - Legge 10 febbraio 1961, n. 80.
Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:10/02/1961
Numero:80


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle [...]
Art. 2.      L'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, nel periodo di tempo [...]


§ 58.3.2a - Legge 10 febbraio 1961, n. 80. [1]

Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi

(G.U. 11 marzo 1961, n. 63).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:

     " I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente art. 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda".

 

          Art. 3.

     Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività della azienda.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.