§ 58.3.1d - Legge 9 aprile 1953, n. 292.
Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:09/04/1953
Numero:292


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato


§ 58.3.1d - Legge 9 aprile 1953, n. 292.

Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

(G.U. 4 maggio 1953, n. 101).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato.