§ 58.3.12 - D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 538 .
Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:15/04/1948
Numero:538


Sommario
Art. 1.      Ogni casa di cura o sanatorio per tubercolotici con più di duecento ricoverati ha l'obbligo di istituire e gestire a proprie spese corsi interni per riqualificare [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme o clausole di qualunque natura, anche se previste da disposizioni legislative o [...]
Art. 3.      Ogni casa di cura sanatoriale dipendente da ente pubblico o da privati ha l'obbligo di assumere lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, [...]
Art. 4.      Negli aumenti, nelle riduzioni e nei licenziamenti di personale, le case di cura debbono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la percentuale di [...]
Art. 5.      Ai lavoratori assunti in base al presente decreto debbono essere applicate condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle vigenti per il personale della [...]
Art. 6.      Agli effetti del presente decreto la guarigione clinica dell'affezione tubercolare è certificata dal direttore del dispensario antitubercolare competente per territorio, [...]
Art. 7.      I lavoratori che intendono essere assunti in base alle disposizioni del presente decreto debbono farne domanda alla competente commissione di cui all'articolo seguente
Art. 8.      In ogni capoluogo di provincia sarà costituita dal prefetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione presieduta dal [...]
Art. 9.      E' fatto obbligo agli enti sanatoriali e ai privati di cui all'art. 3 di denunciare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla [...]
Art. 10.      Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'applicazione del presente decreto
Art. 11.      Contro i contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica l'ammenda da L. 25.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione


§ 58.3.12 - D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 538 [1] .

Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

(G.U. 29 maggio 1948, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     Ogni casa di cura o sanatorio per tubercolotici con più di duecento ricoverati ha l'obbligo di istituire e gestire a proprie spese corsi interni per riqualificare professionalmente i ricoverati in via di guarigione, in modo che possano essere avviati ad attività post-sanatoriale idonea alle loro condizioni fisiche.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme o clausole di qualunque natura, anche se previste da disposizioni legislative o regolamentari, le quali vietino o comunque limitino l'assunzione o la riassunzione in servizio di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

 

          Art. 3.

     Ogni casa di cura sanatoriale dipendente da ente pubblico o da privati ha l'obbligo di assumere lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, adibendoli a mansioni cui siano fisicamente adatti, e ciò nella proporzione del dieci per cento [2] del personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la casa suddetta.

     I lavoratori clinicamente guariti da affezione tubercolare e quelli con manifestazioni in atto, che siano alle dipendenze della casa di cura interessata all'atto delle assunzioni di cui al precedente comma, si computano agli effetti del raggiungimento della percentuale.

     In caso di insufficienza di posti vacanti le assunzioni saranno fatte a seguito di vacanze.

     L'assunzione in servizio sarà effettuata, a scelta della casa di cura interessata, fra gli iscritti negli elenchi che saranno all'uopo compilati dalla commissione di cui all'art. 8.

 

          Art. 4.

     Negli aumenti, nelle riduzioni e nei licenziamenti di personale, le case di cura debbono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la percentuale di cui all'art. 3.

     In caso di vacanza nei posti da riservarsi ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, le assunzioni debbono essere fatte nel termine di trenta giorni dalla vacanza.

 

          Art. 5.

     Ai lavoratori assunti in base al presente decreto debbono essere applicate condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle vigenti per il personale della stessa categoria professionale in servizio presso la casa di cura, e ciò senza pregiudizio di eventuali loro diritti a prestazioni previdenziali, assistenziali o di altra natura.

 

          Art. 6.

     Agli effetti del presente decreto la guarigione clinica dell'affezione tubercolare è certificata dal direttore del dispensario antitubercolare competente per territorio, o dal direttore del luogo di cura da cui l'interessato è stato dimesso, qualora detto luogo di cura dipenda da ente pubblico.

     Il certificante indicherà altresì, nel certificato, le categorie di lavori per le quali l'interessato è fisicamente adatto.

 

          Art. 7.

     I lavoratori che intendono essere assunti in base alle disposizioni del presente decreto debbono farne domanda alla competente commissione di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 8.

     In ogni capoluogo di provincia sarà costituita dal prefetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, e composta da due sanitari tisiologi, rispettivamente designati dal Consorzio antitubercolare competente e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     La commissione, che ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro, ha il compito di:

     a) iscrivere in apposito elenco i lavoratori, che ne abbiano fatto domanda, dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, indicando altresì le categorie di lavoro per le quali ciascuno di essi è fisicamente e professionalmente più adatto;

     b) provvedere per l'avviamento al lavoro degli iscritti;

     c) controllare se detti lavoratori siano stati adibiti a mansioni per le quali è fisicamente consentito il loro impiego e presciverne, in caso contrario, il cambiamento;

     d) vigilare sui corsi istituiti presso le case di cura;

     e) esprimere pareri e promuovere locali iniziative sulle questioni relative all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai sanatori.

     Contro le deliberazioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso al prefetto.

 

          Art. 9.

     E' fatto obbligo agli enti sanatoriali e ai privati di cui all'art. 3 di denunciare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla Commissione di cui all'art. 8 il numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle rispettive case di cura.

     Dagli enti e dai privati aventi case di cura in più provincie sarà fatta una denuncia unica, in triplice esemplare, entro il predetto termine, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Essa indicherà, oltre al numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo addetto alle rispettive case di cura, anche la loro sede nonchè il numero del personale in servizio in ciascuna di esse.

     Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere rinnovate le denuncie di cui ai comma precedenti, indicandosi altresì il numero dei lavoratori di cui all'art. 2, che siano in servizio.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Contro i contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica l'ammenda da L. 25.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione [3].


[1] Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Aliquota elevata al 15 per cento dall'art. 9, L. 28 febbraio 1953, n. 86

[3] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.