§ 58.3.6 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 138.
Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:26/03/1946
Numero:138


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e [...]
Art. 2.      La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per [...]
Art. 3.      Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad assumere, [...]
Art. 4.      Qualora i contingenti di personale non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non offrano un [...]
Art. 5.      Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostentamento proprio [...]
Art. 6.      Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dall'art. 8 [...]
Art. 7.      Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo [...]
Art. 8.      La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a [...]
Art. 9.      Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle [...]
Art. 10.      Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni può essere licenziato [...]
Art. 11.      Presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna azienda autonoma dello Stato è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i [...]
Art. 12.      Le proposte per il licenziamento del personale non di ruolo in servizio presso le sedi centrali degli enti pubblici a carattere nazionale saranno formulate da [...]
Art. 13.      Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato possono costituirsi apposite commissioni locali. Dette [...]
Art. 14.      Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire ai capi delle singole Amministrazioni entro due mesi dalla data della costituzione delle commissioni di cui ai [...]
Art. 15.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero per la Costituente ed ai servizi del soppresso Sottosegretariato di [...]
Art. 16.      Le proposte già formulate dalle commissioni costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle disposizioni impartite dalla [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 58.3.6 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 138. [1]

Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

(G.U. 9 aprile 1946, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

     1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

     2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano, anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'Amministrazione almeno per un anno;

     3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

     Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità.

     La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi.

     Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione, siano stati devoluti ad altre amministrazioni, la riassunzione deve essere disposta da queste.

 

          Art. 2.

     La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

 

          Art. 3.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad assumere, in servizio non di ruolo, combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore, per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per i corrispondenti gruppi del personale di ruolo.

     Per le Amministrazioni che non abbiano personale di ruolo, la percentuale anzidetta è riferita al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

     Nel computo della percentuale di cui ai comma precedenti, si tiene conto:

     1) del personale riassunto a norma dell'art. 1;

     2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma e che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

 

          Art. 4.

     Qualora i contingenti di personale non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, ai fini delle riassunzioni e delle assunzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3, tali riassunzioni ed assunzioni saranno effettuate in soprannumero.

     Presso le Amministrazioni cui non sia già assegnato un contingente di personale non di ruolo, tale contingente s'intende concesso, in virtù del presente decreto, nella misura occorrente per le assunzioni previste dall'articolo precedente.

     I posti assegnati ai sensi dei comma precedenti saranno soppressi con le successive vacanze, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6.

 

          Art. 5.

     Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

     Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

 

          Art. 6.

     Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dall'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

     Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 5.

 

          Art. 7.

     Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

 

          Art. 8.

     La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

 

          Art. 9.

     Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti da bollo e da ogni tassa.

 

          Art. 10.

     Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine stabilito nel provvedimento di assunzione ed all'infuori dei casi previsti dall'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, semprechè si tratti di persone che non traggano prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio o delle famiglie con esse conviventi. Nei licenziamenti predetti sarà seguito un ordine diverso a quello dell'anzianità di servizio.

     Al personale licenziato ai sensi del comma precedente è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi. E' fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base alle norme che regolano il rapporto d'impiego per il personale degli enti pubblici.

 

          Art. 11.

     Presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna azienda autonoma dello Stato è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale non di ruolo, previsti dall'articolo precedente, e per il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono al Nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana o rimasero in servizio negli uffici della Capitale, di collegamento con il predetto governo, o vennero assunti sotto l'impero del governo stesso, ancorchè i provvedimenti di assunzione siano stati convalidati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e semprechè non abbiano successivamente conseguito la qualifica di partigiani combattenti.

     Detta Commissione, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà presieduta dal capo dell'ufficio del personale dell'Amministrazione presso cui viene costituita, o da altro funzionario di grado non inferiore al sesto, e composta di due dipendenti dell'Amministrazione stessa, dei quali uno di ruolo e l'altro non di ruolo appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

     Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

     Nelle Amministrazioni aventi numeroso personale non di ruolo possono costituirsi più commissioni.

 

          Art. 12.

     Le proposte per il licenziamento del personale non di ruolo in servizio presso le sedi centrali degli enti pubblici a carattere nazionale saranno formulate da commissioni nominate dai presidenti degli enti medesimi. Dette commissioni saranno composte con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo precedente.

     Ai predetti enti si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 13.

     Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato possono costituirsi apposite commissioni locali. Dette commissioni, da nominarsi con provvedimento dei competenti Ministri o dalle autorità da questi delegate, saranno composte nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 11.

     Analoga facoltà è conferita ai presidenti degli enti pubblici indicati nell'articolo precedente. Per gli altri enti pubblici è costituita, presso ciascuna prefettura, con provvedimento del prefetto, una commissione presieduta da un funzionario, di grado non inferiore al settimo, e composta di due dipendenti dei più importanti uffici od enti della provincia e dei quali almeno uno scelto, se possibile, tra coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

     Alle commissioni di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo 11.

     Le Amministrazioni che abbiano uffici periferici con scarso personale non di ruolo possono delegare la formulazione delle relative proposte di licenziamento alle commissioni provinciali di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 14.

     Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire ai capi delle singole Amministrazioni entro due mesi dalla data della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero per la Costituente ed ai servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

     Il personale della Magistratura ordinaria e delle Magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato, il personale insegnante e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esclusi dal computo del personale di ruolo, agli effetti dell'applicazione dell'art. 3.

     Con successivo decreto, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i trasporti e per l'assistenza post-bellica, di concerto con quello per il tesoro, le disposizioni del presente decreto saranno estese, con i necessari adattamenti, al personale delle rispettive amministrazioni, nonchè a quello delle ferrovie secondarie in concessione.

 

          Art. 16.

     Le proposte già formulate dalle commissioni costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.