§ 58.3.5 - D.Lgs.Lgt. 14 febbraio 1946, n. 27.
Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:14/02/1946
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per [...]
Art. 2.      La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art. 31 della legge 10 giugno 1940, n. 653, siano stati assunti in [...]
Art. 4.      Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono [...]
Art. 5.      Nel numero complessivo dei dipendenti della azienda non viene computato, agli effetti della percentuale di cui all'articolo precedente, il personale femminile che, avuto [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Le riassunzioni in servizio, ai sensi degli articoli 1 e 3, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 8.      La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione della "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia", salvo regolarizzazione [...]
Art. 9.      Le assunzioni previste dall'art. 4 devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro d'accordo con gli Uffici provinciali per la assistenza post-bellica, a scelta [...]
Art. 10.      La vigilanza per la osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il [...]
Art. 11.      I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 6 ultimo comma, sono puniti con una ammenda di L. 100 per ogni giorno lavorativo e per [...]
Art. 12.      Le ammende previste dall'art. 11 sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 [...]
Art. 13.      Le domande di riassunzione e di assunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle [...]
Art. 14.      Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, e nella legge 21 agosto 1921, n. 1312
Art. 15.      Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta [...]


§ 58.3.5 - D.Lgs.Lgt. 14 febbraio 1946, n. 27. [1]

Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

(G.U. 22 febbraio 1946, n. 45)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra, i prestatori d'opera non in prova delle aziende private, contemplati nelle predette disposizioni, hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora:

     1) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;

     2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e siano stati trattenuti in servizio militare dopo il termine della ferma;

     3) ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.

     La riassunzione è disposta nell'azienda presso la quale i dipendenti prestavano servizio al momento della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio ed è subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

     Il servizio prestato anteriormente alla riassunzione non è computato agli effetti dell'anzianità.

 

          Art. 2.

     La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non sono stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art. 31 della legge 10 giugno 1940, n. 653, siano stati assunti in sostituzione dei richiamati.

     Nei confronti del personale indicato nel comma precedente la riassunzione, nei casi e ai sensi dell'art. 1, è disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra.

 

          Art. 4.

     Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati ed ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, in misura del 5 per cento dei dipendenti in servizio al 31 dicembre predetto.

     L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni venti dipendenti in servizio o frazione di venti superiore a nove, è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

     Nel computo della percentuale stabilita nel primo comma si tiene conto:

     1) del personale riassunto a norma degli articoli 1 e 3 del presente decreto;

     2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma del presente articolo e che sia stato assunto in servizio dall'azienda anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

     Non sono computate nella percentuale di cui al primo comma le riassunzioni disposte in dipendenza delle norme che assicurano la conservazione del posto ai richiamati alle armi.

 

          Art. 5.

     Nel numero complessivo dei dipendenti della azienda non viene computato, agli effetti della percentuale di cui all'articolo precedente, il personale femminile che, avuto riguardo al carattere peculiare dell'azienda, esplichi mansioni normalmente e tradizionalmente esercitate da donne.

 

          Art. 6. [2]

     I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 debbono essere mantenuti in servizio almeno per trenta mesi dalla riassunzione o assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

     Per la durata di detto periodo di trenta mesi, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4.

 

          Art. 7.

     Le riassunzioni in servizio, ai sensi degli articoli 1 e 3, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 4 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

 

          Art. 8.

     La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione della "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia", salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

     Agli effetti del presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

 

          Art. 9.

     Le assunzioni previste dall'art. 4 devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro d'accordo con gli Uffici provinciali per la assistenza post-bellica, a scelta dell'imprenditore e tenendo conto delle capacità professionali degli aspiranti.

 

          Art. 10.

     La vigilanza per la osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il concorso dei Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica.

 

          Art. 11.

     I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 6 ultimo comma, sono puniti con una ammenda di L. 100 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato dal presente decreto alle persone indicate nei suddetti articoli e non assegnato ai sensi degli articoli predetti. In ogni caso, la pena non può essere inferiore a L. 2.000.

     Per la inosservanza dell'obbligo stabilito dal primo comma dell'art. 6 la pena è dell'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

     Chiunque, non avendone diritto, ottenga con mezzi fraudolenti la propria assunzione o riassunzione in servizio secondo le norme di cui al presente decreto, è punito con la reclusione fino a sei mesi, semprechè il fatto non costituisca più grave reato.

 

          Art. 12.

     Le ammende previste dall'art. 11 sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

 

          Art. 13.

     Le domande di riassunzione e di assunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti dal bollo e da ogni tassa.

 

          Art. 14.

     Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, e nella legge 21 agosto 1921, n. 1312.

 

          Art. 15.

     Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entra in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 418.