§ 58.2.13 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:20/04/1994
Numero:365


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento)
Art. 2.  (Rilascio dell'autorizzazione)
Art. 3.  (Norme abrogate)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 58.2.13 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136 - S.O.)

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento)

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nei settori dello spettacolo di cui all'art. 4 secondo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 di competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 2. (Rilascio dell'autorizzazione)

     1. L'ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché la sua osservanza dell'obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. Resta salva la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni del termine previsto dal presente regolamento.

 

          Art. 3. (Norme abrogate)

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 4, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.