§ 58.2.3 - R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.
Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:07/08/1936
Numero:1720


Sommario
Art. unico.      Sono approvate le tabelle A e B annesse al presente decreto, viste d'ordine nostro dal ministro proponente, rispettivamente indicanti i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è [...]


§ 58.2.3 - R.D. 7 agosto 1936, n. 1720. [1]

Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

(G.U. 30 settembre 1936, n. 227)

 

     Art. unico.

     Sono approvate le tabelle A e B annesse al presente decreto, viste d'ordine nostro dal ministro proponente, rispettivamente indicanti i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata, la occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

 

 

Tabella A

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è

vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli

 

     1. Trattamento, per via ignea, dei minerali di piombo, zinco, arsenico e antimonio; torrefazione in caselle, cumuli, ecc. dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere.

     2. Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.

     3. Lavoro di carico e scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale zolfifero, relativamente alle donne minorenni, fermo restando per i minori degli anni 16 il divieto stabilito dall'art. 6, lettera b, della legge.

     4. Raffinamento dei metalli preziosi.

     5. Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio e di amalgame con mercurio.

     6. Lavorazione del piombo metallico, fabbricazione di caratteri, proiettili, lastre, tubi ed altri oggetti di piombo o contenente piombo.

     7. Operazioni di tempera e di cementazione della ghisa al cianuro.

     8. Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell'acciaio; lavoro ai laminatoi.

     9. Saldatura con leghe piombifere, decapaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere, smaltatura su metalli.

     10. Saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica e ossiacetilenica.

     11. Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.

     12. Operazioni di metalizzazione a spruzzo.

     13. Operazioni galvanoplastiche con impiego di cianuri od acido cromico, per la doratura, argentatura, cromatura, ecc.

     14. Pulimento con limatura di piombo o con impasti piombiferi.

     15. Produzione di polveri metalliche (bronzo, alluminio, ecc.).

     16. Fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.

     17. Produzione di acido solforico; di acido solforoso e di solfiti; di acido nitrico; di acido cloridrico; di acido fluoridrico e di fluoruri.

     18. Produzione di acido cromico e di composti cromici.

     19. Produzione degli ossidi e dei sali di bario; di acido ossalico e di ossalati.

     20. Produzione di ammoniaca, di potassa e di sali di ammonio e di potassio.

     21. Produzione di idrato, solfato e carbanato sodico.

     22. Produzione di fosforo e composti di fosforo; di cloro; di cloruro e di ipoclorito di calcio; di altri ipocloriti; di cloruro di zolfo; di clorati.

     23. Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi; produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo o antimonio.

     24. Produzione di composti di mercurio.

     25. Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.

     26. Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.

     27. Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; del litopone; dell'ossido di titanio.

     28. Produzione di solfuro di carbonio e di tetracloruro di carbonio; lavorazioni che importano manipolazione o uso di sostanze in soluzione con solfuro o tetracloruro di carbonio.

     29. Estrazione di olii, di grassi, di essenze e di resine, mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloretano ed altri solventi tossici.

     30. Produzione dei coloranti organici artificiali e dei prodotti intermedi.

     31. Produzione dei derivati alogenati del metano e dell'acetilene.

     32. Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile (fosgene).

     33. Produzione e distribuzione del gas illuminante.

     34. Distillazione e raffinamento del petrolio; distillazione del catrame e degli schisti bituminosi.

     35. Preparazione delle miscele di benzina o di altri carburanti con composti organo-metallici (tetraetile di piombo).

     36. Produzione di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico; e di essenze e di olii essenziali, quali trementina e canfora.

     37. Produzione degli alcaloidi.

     38. Preparazione e impiego di sostanze e di corpi radioattivi.

     39. Produzione di cianuri e di altri composti del cianogeno.

     40. Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.

     41. Produzione e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.

     42. Produzione di polveri piriche, dinamite ed esplosivi in genere; di fuochi artificiali, micce ed inneschi; caricamento dei proiettili.

     43. Produzione di collodio e di celluloide, e fabbricazione di oggetti di celluloide.

     44. Produzione di caucciù, guttaperga ed ebanite, limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo o con altre sostanze tossiche, alla vulcanizzazione con solfuro e tetracloruro di carbonio o con cloruro di zolfo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di caucciù, alla lavorazione del caucciù piombifero.

     45. Lavorazioni inerenti a processi elettrochimici, non previste in altre voci, limitatamente alla manovra, caricamento e scaricamento dei forni elettrici, ed alla polverizzazione e stacciatura a secco e al movimenti delle polveri.

     46. Produzione dell'allumina e dell'alluminio.

     47. Polverizzazione della scorza di china e purificazione del solfato di chinino.

     48. Macinazione e raffinazione dello zolfo.

     49. Produzione dei fiammiferi limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.

     50. Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e al bottali di concia, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri infiammabili.

     51. Lavorazione del pelo per cappelli (secretaggio); produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.

     52. Produzione del rayon:

     a) col processo alla viscosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del filato, incluso;

     b) col processo all'acetato di cellulosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra l'acetilazione e la filatura, esclusa;

     c) col processo cupro-ammoniacale, limitatamente alle fasi di preparazione, soluzione e filtrazione.

     53. Produzione di carta trasparente (cellofano), limitatamente alle fasi lavorative comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del cellofano, incluso.

     54. Carbonissaggio delle lane e sgrassatura con solventi tossici.

     55. Lavori di scavo, di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle miniere, cave, torbiere e gallerie, nonché di lizzatura e taglio dei massi nelle cave, fermo restando per i lavori sotterranei il divieto di cui all'art. 6, lettera a), della legge.

     56. Preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave, limitatamente alla polverizzazione, stacciatura a secco e movimento delle polveri.

     57. Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), alla macinazione a secco delle materie prime, ed all'applicazione delle vernici, ove queste contengano piombo.

     58. Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione della materia prima, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico o con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla fabbricazione della lana di vetro, alla pulitura e demolizione dei forni.

     59. Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi artificiali.

     60. Lavori tipografici, limitatamente alla pulitura dei caratteri, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla cromolitografia con colori o polveri piombifere, alla fotoincisione.

     61. Lavorazione di tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazione e demolizione dei cumuli di fermentazione, di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.

     62. Operazione di derattizzazione e disinfestazione mediante acido cianidrico, solfuro di carbonio o altre sostanze tossiche.

     63. Manipolazione e cernita delle ossa e delle sostanze cornee.

     64. Raccolta e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori sotterranei nelle fogne.

     65. Lavori nei macelli; trattamento dei residui animali per la loro utilizzazione innocua (sardigne).

     66. Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di stivaggio e quelle altre che si compiono nelle stive delle navi e galleggianti, alle operazioni di imbarco e sbarco di carbone e merci dalle calate o da galleggianti a bordo delle navi e viceversa, ai lavori di pitturazione e di picchettaggio delle navi.

     67. Lavori di fondazioni subacquee mediante cassoni pneumatici.

     68. Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alle operazioni di rifinitura esterna degli edifici con l'ausilio di palanchini mobili.

     69. Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica.

     70. Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.

     L'ispettorato corporativo potrà estendere il divieto di occupazione anche a lavorazioni diverse da quelle indicate nella presente tabella quando esse, per essere eseguite nello stesso luogo di lavoro, siano ritenute pregiudizievoli alla salute ed alla integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

 

 

Tabella B

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita

l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli,

subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni

 

     L'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli nelle lavorazioni indicate nella seguente tabella è subordinata alla condizione, da valutarsi dall'Ispettorato corporativo, che concorrano misure di prevenzione atte a garantire efficacemente la salute e l'integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

     L'Ispettorato corporativo può altresì subordinare all'adozione di efficaci misure di prevenzione l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli anche in lavorazioni diverse da quelle indicate nella seguente tabella, quando esse siano eseguite nello stesso luogo di lavoro:

     1. Lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici; lavori pesanti alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine trancianti, alle seghe circolari o a nastro.

     2. Lavorazioni inerenti alla cernita ed al trituramento degli stracci e della carta usata, nonché alla tintura delle carte con preparati tossici.

     3. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crino vegetale e animale, delle piume e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche.

     4. Lavori inerenti alla tintura e al candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori e bagni di sostanze tossiche.

     5. Lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.

     6. Lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzolatura e rasatura.

     7. Tornitura dei bottoni e coloritura con sostanze tossiche.

     8. Concia delle pelli, limitatamente alle operazioni nelle quali si sviluppano polveri o vapori nocivi.

     9. Produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri o gas nocivi.

     10. Operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite.

     11. Produzione di alcool e di sostanze alcooliche, limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione.

     12. Lavorazioni nelle quali si impiegano derivati nitrati, clorati e aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.

     13. Lavorazioni inerenti alla preparazione e all'uso di sostanze in soluzione con benzina, benzolo, acetone, tricloroetilene, tetracloretano ed altri solventi tossici non specificatamente indicati in altre voci.

     14. Lavoro nelle lavanderie, limitatamente alle operazioni che precedono la lisciviatura.

     15. Lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo.

     16. Lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella A).

     17. Seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamme a gas per la produzione di lampade elettriche, ampolle, fiale e simili; impiego delle pompe a mercurio.

     18. Fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla lavorazione e applicazione delle sostanze speculari e all'essiccamento.

     19. Lavori ai forni per laterizi, refrattari, gres, ceramiche, cementi e calce.

     20. Macinazione di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo, baritina, sommaco.

     21. Lavoro nei magazzini e depositi di sostanze tossiche, infiammabili od esplodenti e di carbone, calce e cementi.

     22. Lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche.

     23. Lavoro nelle cabine di proiezioni cinematografiche, relativamente alle donne minorenni, fermo restando, per i minori degli anni 16, il divieto di cui al primo comma della lettera d) dell'art. 6 della legge.

     24. Lavori a bordo delle navi in demolizione.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.