§ 57.11.127 - D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 .
Svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:16/01/1978
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 57.11.127 - D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 [1] .

Svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978.

     Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.

     In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.

     Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre [2] .

     E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 [3]

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 21 febbraio 1978, n. 46. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.