§ 57.11.11C - Legge 24 dicembre 1976, n. 888.
Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:24/12/1976
Numero:888


Sommario
Art. 1.      A modifica del disposto dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'art. 9 [...]
Art. 2.      Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente art. 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla [...]
Art. 3.      Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario a norma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle [...]


§ 57.11.11C - Legge 24 dicembre 1976, n. 888.

Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.

(G.U. 5 gennaio 1977, n. 3)

 

     Art. 1.

     A modifica del disposto dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973,n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni.

 

          Art. 2.

     Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente art. 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

 

          Art. 3.

     Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario a norma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'art. 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.