§ 57.11.94 - Legge 30 novembre 1970, n. 924.
Nuovi provvedimenti per l'Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:30/11/1970
Numero:924


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento [...]
Art. 3.      Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi
Art. 4.      La validità dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.11.94 - Legge 30 novembre 1970, n. 924.

Nuovi provvedimenti per l'Università.

(G.U. 9 dicembre 1970, n. 310)

 

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1].

     A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza.

 

          Art. 2.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

 

          Art. 3.

     Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

     La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La validità dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

     Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580.