§ 57.11.62 - Legge 7 marzo 1967, n. 117.
Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:07/03/1967
Numero:117


Sommario
Art. 1.      E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e [...]
Art. 2.      La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento
Art. 3.      Il governo della Scuola è affidato
Art. 4.      La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Università di Pisa
Art. 5.      Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed [...]
Art. 6.      Il direttore di sezione è nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata
Art. 7.      Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della [...]
Art. 8.      L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra [...]
Art. 9.      Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a [...]


§ 57.11.62 - Legge 7 marzo 1967, n. 117.

Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

(G.U. 25 marzo 1967, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

     A tal fine la Scuola accoglie - per concorso nazionale - studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonchè, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente - presso gli annessi Collegi - alloggio, vitto e assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

     I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa.

     La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica.

 

          Art. 3.

     Il governo della Scuola è affidato:

     1) al direttore;

     2) al Consiglio direttivo.

 

          Art. 4.

     La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Università di Pisa.

     Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

     Il vicedirettore della Scuola è nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 2.

     Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 5.

     Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

     Esso è composto:

     a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

     b) dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;

     c) dal direttore della Scuola normale superiore;

     d) dai presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'art. 2, o da loro delegati;

     e) da cinque direttori di sezione, di cui all'art. 6 della presente legge;

     f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;

     g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

     h) dal direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

 

          Art. 6.

     Il direttore di sezione è nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata.

     Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facoltà, composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie insegnanti scelti dalla Facoltà interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

     Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al più anziano tra i direttori della sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.

 

          Art. 7.

     Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

     Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

 

          Art. 8.

     L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo statuto.

     Lo statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

     Lo statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

 

          Art. 9.

     Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.

     Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

     Agli insegnamenti di cui all'art. 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.