§ 57.11.20 - Legge 11 aprile 1953, n. 312.
Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:11/04/1953
Numero:312


Sommario
Art. unico.      Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri [...]


§ 57.11.20 - Legge 11 aprile 1953, n. 312. [1]

Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

(G.U. 8 maggio 1953, n. 105)

 

 

     Art. unico.

     Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.