§ 57.11.1a - Legge 3 novembre 1952, n. 1787.
Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:03/11/1952
Numero:1787


Sommario
Art. 1.      Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. [...]
Art. 2.      Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia
Art. 3.      Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico [...]


§ 57.11.1a - Legge 3 novembre 1952, n. 1787.

Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.

(G.U. 4 dicembre 1952, n. 281).

 

 

     Art. 1.

     Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).

 

          Art. 2.

     Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.