§ 57.11.11 - D.Lgs.Lgt. 27 ottobre 1945, n. 893.
Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:27/10/1945
Numero:893


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1945 saranno istituiti presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore corsi straordinari, nei quali saranno impartiti [...]
Art. 2.      I singoli corsi straordinari con i loro piani di studio saranno predisposti dal competente Consiglio di facoltà e approvati dal Senato accademico. Avranno ognuno la [...]
Art. 3.      Per la istituzione di un corso straordinario semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti e frequentanti sia non minore di dieci
Art. 4.      Ogni corso straordinario semestrale sostituisce in pieno uno degli anni accademici normali, lezioni ed esami compresi (con la limitazione prevista nel precedente art. [...]
Art. 5.      Per la iscrizione ai corsi straordinari semestrali, la loro frequenza e l'ammissione ai relativi esami valgono le norme generali e speciali, in quanto applicabili, [...]
Art. 6.      L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, dovuti per i corsi semestrali è uguale a quello prescritto per gli anni accademici normali corrispondenti
Art. 7.      I corsi straordinari previsti dal presente decreto saranno di regola affidati agli stessi professori, di ruolo ed incaricati, dei corsi normali. Quando speciali [...]
Art. 8.  [3]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto
Art. 10.      Le Autorità accademiche hanno facoltà di determinare le carriere scolastiche degli studenti iscritti ai corsi straordinari e di disporre quant'altro è necessario per il [...]
Art. 11.      Coloro che, essendo già iscritti quali studenti anche se fuori corso, presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore italiani o avendo conseguito il titolo [...]
Art. 12.      I cittadini italiani che a causa della situazione determinata dallo stato di guerra, abbiano seguito corsi regolari d'insegnamento presso Università o Istituti superiori [...]
Art. 13.      Il presente decreto non si applica nè agli studenti iscritti a corsi e scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali, nè a coloro [...]


§ 57.11.11 - D.Lgs.Lgt. 27 ottobre 1945, n. 893. [1]

Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati.

(G.U. 25 febbraio 1946, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1945 saranno istituiti presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore corsi straordinari, nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami per le sole materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea o diploma. Tali corsi straordinari saranno tenuti distinti da quelli normali e potranno essere frequentati, a loro richiesta, esclusivamente dagli studenti reduci dal servizio militare, dalla prigionia di guerra, dalla lotta per la libertà o dall'internamento, nonchè dagli studenti ebrei, sinistrati di guerra o simili, i quali tutti, pur essendo iscritti da uno o più anni ai corsi normali o avendo conseguito da uno o più anni il titolo di studi secondari richiesto per tale iscrizione si siano trovati a causa della situazione militare o politica nella impossibilità giuridica o di fatto di frequentare per uno o più anni i detti corsi normali.

     Potranno essere ammessi a frequentare i suddetti corsi straordinari, nel momento in cui conseguiranno il titolo di studi secondari richiesto per l'iscrizione ad un determinato corso di laurea o diploma, ma in ogni caso non oltre il 1946, anche coloro che, rientrando in una delle categorie previste nel precedente comma, siano presentemente privi di tale titolo per essere stati impediti di conseguirlo a suo tempo dalla speciale situazione in cui si trovavano.

 

          Art. 2.

     I singoli corsi straordinari con i loro piani di studio saranno predisposti dal competente Consiglio di facoltà e approvati dal Senato accademico. Avranno ognuno la durata di un semestre e si seguiranno ininterrottamente dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) e dal 1° aprile al 30 settembre (semestre estivo), sino a che, a giudizio delle suddette Autorità accademiche, sia venuto meno, per ciascuno di essi, il motivo della sua istituzione.

 

          Art. 3.

     Per la istituzione di un corso straordinario semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti e frequentanti sia non minore di dieci.

 

          Art. 4.

     Ogni corso straordinario semestrale sostituisce in pieno uno degli anni accademici normali, lezioni ed esami compresi (con la limitazione prevista nel precedente art. 1), a cui gli studenti interessati furono iscritti, anche se presentemente siano fuori corso, o avrebbero potuto iscriversi ma che non poterono effettivamente frequentare per una delle cause accennate nell'art. 1. Dopo aver esaurito con i corsi semestrali la sostituzione degli anni accademici normali non frequentati, compresi quelli che sarebbero caduti nel tempo occupato dai corsi semestrali medesimi, gli studenti riprenderanno iscrizione nei corsi normali per gli anni accademici residui, per soddisfare agli obblighi normali di studio sulle restanti materie comprese quelle complementari. Gli studenti che esauriscono nei corsi straordinari gli esami sulle materie fondamentali del loro corso di studio sono ammessi a sostenervi secondo le norme comuni anche l'esame di laurea o diploma, con dispensa dagli esami su tutte o sulle residue materie complementari del corso stesso, dispensa che non è però concessa per le lauree in ingegneria.

     Gli studenti ammessi ai corsi straordinari in base all'ultimo comma del precedente art. 1 potranno frequentarli per tanti semestri quanti sono gli anni accademici normali trascorsi dal momento in cui avrebbero potuto conseguire il titolo di studi secondari richiesto; per l'ulteriore corso degli studi prenderanno iscrizione ai corsi normali analogamente a quanto è previsto nel precedente comma.

 

          Art. 5.

     Per la iscrizione ai corsi straordinari semestrali, la loro frequenza e l'ammissione ai relativi esami valgono le norme generali e speciali, in quanto applicabili, vigenti per i corsi normali, fatta eccezione di quelle secondo le quali taluni corsi di laurea sono divisi in determinati periodi, tali che l'accesso ad un periodo successivo sia condizionato al completo soddisfacimento degli esami prescritti per il periodo precedente. Resta tuttavia ferma la condizione che vincola l'accesso agli esami per determinate discipline al superamento degli esami sulle discipline considerate propedeutiche alle stesse.

 

          Art. 6.

     L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, dovuti per i corsi semestrali è uguale a quello prescritto per gli anni accademici normali corrispondenti.

     Gli studenti di disagiata condizione economica, appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 1, saranno esonerati dal pagamento di dette tasse, sopratasse e contributi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, purchè non abbiano demeritato o non demeritino per la condotta, e, a partire dal secondo semestre, abbiano superato gli esami del precedente piano di studi consigliato dalla Facoltà.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 7.

     I corsi straordinari previsti dal presente decreto saranno di regola affidati agli stessi professori, di ruolo ed incaricati, dei corsi normali. Quando speciali circostanze, da apprezzarsi dai Consigli di facoltà, non rendano ciò possibile, i detti Consigli faranno luogo alla nomina di speciali incaricati per i corsi straordinari.

     I detti corsi straordinari sono soggetti all'autorità del rettore o direttore, a meno che il Senato accademico non ritenga, per speciali circostanze, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione che vi sia nominato come direttore un preside di facoltà o altro professore di ruolo dell'Università o Istituto superiore. Il direttore nominato in tal modo sostituisce nei corsi straordinari il rettore o direttore dell'Università o Istituto, e interviene in tale veste alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i quali organi rimarranno, tuttavia, anche per la trattazione degli affari riguardanti i corsi straordinari, sotto la presidenza del rettore o direttore ordinario.

 

          Art. 8. [3]

     Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200.

     Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000.

     Le dette retribuzioni ed assegni ed ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari sono a carico dello Stato.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Le Autorità accademiche hanno facoltà di determinare le carriere scolastiche degli studenti iscritti ai corsi straordinari e di disporre quant'altro è necessario per il funzionamento dei corsi stessi.

 

          Art. 11.

     Coloro che, essendo già iscritti quali studenti anche se fuori corso, presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore italiani o avendo conseguito il titolo di studi secondari richiesto per esservi iscritti abbiano frequentato corsi d'insegnamento in campi di prigionia, di internamento e simili, sono ammessi a sostenere nelle Università o Istituti di istruzione superiore italiani i relativi esami sui programmi svolti nei corsi istituiti presso i suddetti campi, purchè tali programmi riguardino materie previste dai vigenti ordinamenti universitari italiani e siano giudicati sufficienti dai competenti Consigli di facoltà italiani.

     Non è ammesso il riconoscimento di esami che siano stati sostenuti presso i corsi istituiti nei campi di cui al precedente comma.

     La disposizione del 1° comma del presente articolo non si applica per i corsi di insegnamento che siano stati tenuti nei campi ivi previsti su materie sperimentali che richiedano esercitazioni pratiche di laboratorio.

     Il presente articolo si applica anche agli studenti che hanno frequentato la Scuola di medicina istituita durante la guerra nella Colonia Eritrea, in Asmara.

 

          Art. 12.

     I cittadini italiani che a causa della situazione determinata dallo stato di guerra, abbiano seguito corsi regolari d'insegnamento presso Università o Istituti superiori di maggior fama delle Nazioni Unite o neutrali o corsi di insegnamento tenuti in campi di internamento o simili aggregati a dette Università o Istituti e vi abbiano sostenuto esami, compreso l'esame di laurea, possono ottenere il riconoscimento di detti insegnamenti ed esami nei modi previsti dall'art. 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Saranno riconosciuti di diritto gli insegnamenti seguiti e gli esami superati da cittadini italiani in corsi specialmente organizzati per essi durante la guerra presso Università o Istituti superiori di maggior fama delle Nazioni Unite o neutrali, quando tali corsi, per i programmi svolti, conformi a quelli italiani, per la partecipazione di insegnanti italiani all'insegnamento o agli esami, per la condizione giuridica e scolastica degli studenti, si possano considerare a parere dei Consigli di facoltà italiani, completamente parificati a corsi di insegnamento e ad esami italiani.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto non si applica nè agli studenti iscritti a corsi e scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali, nè a coloro che, provvisti già di una laurea o diploma universitario, abbiano ripreso o intendano riprendere iscrizione per il conseguimento di altra laurea o diploma.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 411.

[3]  Articolo così modificato dall'art. unico del D.Lgt.P. 27 giugno 1946, n. 56.