§ 57.11.2 - R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816.
Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:16/10/1934
Numero:1816


Sommario
Art. 1.      L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo
Art. 2.      Con le modalità di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore può essere disposta l'aggregazione di istituti superiori agrari alle università
Art. 3.      Presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma è istituito un lettorato di lingua neo-greca. La relativa retribuzione, in ragione di lire 7520 [...]
Art. 4.      Gli articoli 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rettificati come segue
Art. 5.      Tutti gli atti che, nel periodo dal 1° novembre 1932 al 31 dicembre 1933, le università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle rispettive facoltà di [...]
Art. 6.      La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-1936
Art. 7.      Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza ministeriale
Art. 8.      Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della regia marina che si trovino nelle [...]
Art. 9.      Le modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno accademico 1934-1935
Art. 10.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 57.11.2 - R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816. [1]

Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.

(G.U. 17 novembre 1934, n. 270)

 

 

     Art. 1.

     L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo.

 

          Art. 2.

     Con le modalità di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore può essere disposta l'aggregazione di istituti superiori agrari alle università.

 

          Art. 3.

     Presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma è istituito un lettorato di lingua neo-greca. La relativa retribuzione, in ragione di lire 7520 annue, farà carico al bilancio dello Stato.

 

          Art. 4.

     Gli articoli 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rettificati come segue:

     Nel penultimo comma dell'art. 126 di "art. 63 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960" deve leggersi: "art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960".

     Il secondo comma dell'art. 219 è soppresso.

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 5.

     Tutti gli atti che, nel periodo dal 1° novembre 1932 al 31 dicembre 1933, le università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle rispettive facoltà di medicina veterinaria si intendono compiuti in nome e per conto degli istituti superiori di medicina veterinaria delle sedi rispettive.

 

          Art. 6.

     La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-1936.

 

          Art. 7.

     Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza ministeriale.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della regia marina che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, possono essere inscritti al primo anno del triennio di applicazione presso un istituto superiore d'ingegneria, sono prorogate a tutto l'anno 1933-1934.

 

          Art. 9.

     Le modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno accademico 1934-1935.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.