§ 57.11.1 - R.D. 24 maggio 1925, n. 1144.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, concernente i rapporti tra le cliniche delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:24/05/1925
Numero:1144


Sommario
Art. 1.      La trasformazione in ospedali clinici, ai sensi dell'art. 1° del regio decreto- legge 10 febbraio 1924, n. 549, di ospedali e di altre pubbliche istituzioni, che [...]
Art. 2.      Le commissioni di cui all'art. 1° sono costituite
Art. 3.      Le commissioni iniziano il loro lavoro sulla scorta dei dati forniti dalle università, nonché dagli ospedali ed altri istituti ospedalieri, tenendo conto, in modo [...]
Art. 4.      Le conclusioni della commissione sono dal presidente comunicate al Prefetto, il quale, a sua volta, ne cura la comunicazione al rettore della università ed alle [...]
Art. 5.      Negli ospedali ed altri istituti totalmente trasformati, la direzione tecnica dei singoli reparti è affidata ai rispettivi clinici. Negli ospedali ed altri istituti [...]
Art. 6.      Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'art. 2 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, il servizio di accettazione, pronto soccorso e guardia negli [...]
Art. 7.      Il personale assistente sanitario e quello di assistenza immediata ed ausiliare nei reparti trasformati sono sottoposti all'autorità dei clinici direttori dei rispettivi [...]
Art. 8.      I direttori delle cliniche formano il consiglio dei clinici, il quale è presieduto dal rettore dell'università. Fanno parte del consiglio dei clinici i rappresentanti [...]
Art. 9.      Spetta al consiglio dei clinici di proporre le norme per regolare i rapporti delle cliniche con le amministrazioni ospedaliere
Art. 10.      Le spese per trattamenti speciali, alle quali, in conformità dell'art. 3 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, debbono provvedere gli istituti clinici, [...]
Art. 11.      All'inizio di ogni anno accademico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale de
Art. 12.      Gli studenti e i laureati in medicina e chirurgia possono chiedere all'amministrazione di uno qualsiasi degli ospedali ed istituti, indicati nell'elenco di cui [...]
Art. 13.      Tutti i rapporti economici, amministrativi e tecnici tra le amministrazioni ospedaliere e quelle universitarie, che non sono regolati dal presente decreto, formeranno [...]


§ 57.11.1 - R.D. 24 maggio 1925, n. 1144.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, concernente i rapporti tra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le amministrazioni degli ospedali

(G.U. 14 luglio 1925, n. 161)

 

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto- legge 10 febbraio 1924, n. 549, riguardante i rapporti tra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le amministrazioni degli ospedali, regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per l'interno.

 

 

     Art. 1.

     La trasformazione in ospedali clinici, ai sensi dell'art. 1° del regio decreto- legge 10 febbraio 1924, n. 549, di ospedali e di altre pubbliche istituzioni, che adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera nelle città sedi di facoltà medico- chirurgiche, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'interno, previ accertamenti e sulle proposte di una commissione, da costituirsi in ciascuna sede in base a richiesta del rettore dell'università al Ministero della pubblica istruzione.

     La richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri la necessità del provvedimento per i bisogni dell'insegnamento.

     Spetta alle singole commissioni:

     a) di designare i locali che meglio rispondano alle esigenze dell'insegnamento clinico, avuto riguardo alla competenza nosologica dell'ospedale od altro istituto ospedaliero, ed alla conformazione e distribuzione degli ambienti;

     b) di proporre il numero dei letti ospedalieri da trasformarsi in letti clinici, in relazione al numero degli studenti inscritti in ciascuna clinica.

     Il numero dei letti ospedalieri da trasformarsi in letti clinici, non può, in ogni caso, essere superiore a centocinquanta per ciascuna clinica generale, a settantacinque per la clinica ostetrico-ginecologica, ed a cinquanta per ciascuna delle patologie e delle cliniche speciali legalmente istituite, né può essere inferiore al numero dei letti di cui, nell'ultimo triennio, ciascuna clinica ha legittimamente disposto.

     Il numero dei letti, assegnati a ciascuna delle cliniche speciali ed a ciascuna delle patologie, non può superare la metà di quelli assegnati a ciascuna delle cliniche generali medica e chirurgica, fermo quanto è disposto nell'ultima parte del precedente comma.

     I numeri massimi suddetti possono, tuttavia, essere superati per effetto di convenzioni, debitamente approvate, con le amministrazioni ospedaliere.

     Le commissioni stabiliscono anche il numero delle giornate di degenza da destinarsi ad uso esclusivo dell'insegnamento e ad intiero carico di ciascuna clinica.

     Ove siano più ospedali od istituti ospedalieri aventi la stessa competenza nosologica, deve essere, possibilmente, evitata la trasformazione di un intero ospedale od istituto ospedaliero, procurando il ripartire le cliniche tra le varie istituzioni ospedaliere.

     La trasformazione può anche essere fatta diminuendo il numero dei letti nei singoli reparti degli ospedali od altri istituti ospedalieri, in modo da evitare possibilmente, la soppressione di alcuno dei reparti stessi. Qualora però la soppressione di un reparto ospedaliero non possa essere evitata, il clinico deve assumere la direzione del servizio, ancorché il numero dei letti superi i limiti di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

     Per effetto della trasformazione, gli ospedali e gli altri istituti ospedalieri non sono tenuti a sopportare spese che non siano strettamente necessarie ai fini dell'assistenza cui debbono provvedere in forza dei loro ordinamenti, né debbono incontrare responsabilità di qualsiasi specie.

 

          Art. 2.

     Le commissioni di cui all'art. 1° sono costituite:

     1° da un commissario, nominato dal consiglio di amministrazione della università;

     2° da un commissario, nominato dal consiglio dei clinici;

     3° da un commissario, nominato dalle amministrazioni degli ospedali e dalle altre istituzioni di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549;

     4° da un commissario, nominato dal consiglio dell'ordine dei medici-chirurghi tra i primari degli ospedali e delle altre istituzioni di cui al numero precedente;

     5° da un commissario nominato, di comune accordo, dagli altri quattro e in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

     Le commissioni nominano nel proprio seno il presidente.

     Il commissario di cui al n. 3 del presente articolo è nominato da una assemblea di delegati delle amministrazioni degli ospedali e delle altre istituzioni di cui all'art. 1° del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

     A tale scopo, il Prefetto assegna ad ogni ospedale od altra istituzione ospedaliera un numero di delegati proporzionato alla importanza dell'istituto e stabilisce il giorno di convocazione dell'assemblea di tutti i delegati. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di due terzi dei delegati. L'assemblea nomina il commissario nel proprio seno e risulterà eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

     Il Prefetto provvederà d'ufficio alla nomina dei commissari di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, qualora, nei termini fissati dallo stesso Prefetto, le amministrazioni ospedaliere non provvedano alla scelta dei rispettivi delegati o l'assemblea dei delegati non proceda alla nomina del commissario, ovvero il consiglio dell'ordine dei medici-chirurghi non addivenga alla designazione del rappresentante dei primari ospedalieri.

 

          Art. 3.

     Le commissioni iniziano il loro lavoro sulla scorta dei dati forniti dalle università, nonché dagli ospedali ed altri istituti ospedalieri, tenendo conto, in modo particolare dei seguenti elementi:

     a) la statistica degli studenti inscritti ai corsi clinici per ciascun anno nell'ultimo triennio;

     b) il numero dei letti, già assegnato a ciascun istituto clinico;

     c) il numero dei letti che si ritiene debba essere assegnato ad ogni istituto clinico in relazione al numero degli studenti inscritti, alla capacità dei locali dell'ospedale od altro istituto ospedaliero, e ai bisogni degli altri istituti clinici;

     d) la statistica dei degenti giornalieri nei vari reparti dell'ospedale od altro istituto ospedaliero nell'ultimo anno.

 

          Art. 4.

     Le conclusioni della commissione sono dal presidente comunicate al Prefetto, il quale, a sua volta, ne cura la comunicazione al rettore della università ed alle amministrazioni ospedaliere interessate, con invito a darne atto o a presentare le eventuali deduzioni entro trenta giorni.

     Avuto l'assenso o le deduzioni delle parti, e, in ogni caso, trascorso il termine di cui sopra, il Prefetto trasmette gli atti al Ministero della pubblica istruzione, corredandoli di una propria relazione.

     Il decreto emesso dal Ministro dell'istruzione, di concerto col Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 1° è provvedimento definitivo agli effetti degli artt. 16, n. 4, e 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

 

          Art. 5.

     Negli ospedali ed altri istituti totalmente trasformati, la direzione tecnica dei singoli reparti è affidata ai rispettivi clinici. Negli ospedali ed altri istituti parzialmente trasformati tutto quanto concerne la direzione tecnica dei reparti non sottoposti a trasformazione rimane nella competenza dell'amministrazione ospedaliera.

     Nulla è innovato nei riguardi della direzione tecnica degli ospedali destinati esclusivamente a specialità e che siano attualmente sedi di cliniche.

 

          Art. 6.

     Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'art. 2 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, il servizio di accettazione, pronto soccorso e guardia negli ospedali ed altri istituti ospedalieri totalmente trasformati è disimpegnato dagli assistenti universitari col concorso degli assistenti ospedalieri, ove esistano.

     Negli ospedali ed altri istituti ospedalieri parzialmente trasformati, il servizio di accettazione, anche se di pronto soccorso e di guardia è, di regola, disimpegnato dal personale sanitario delle cliniche e da quello ospedaliero, secondo turni da stabilirsi d'accordo tra le amministrazioni universitarie ed ospedaliere.

     La scelta degli infermi per i bisogni dell'insegnamento può essere fatta all'atto dell'accettazione, ovvero nelle sale di deposito, e in difetto, in quelle di degenza, entro le ventiquattro ore. Però, per quanto riguarda i casi d'urgenza ritenuti necessari per i bisogni dell'insegnamento, può essere stabilito, di comune accordo tra le amministrazioni interessate, che la scelta sia fatta soltanto nei giorni di turno del personale delle cliniche.

     Agli effetti della scelta, è equiparato all'accettazione il trasferimento di un infermo da un reparto ospedaliero ad un altro.

     Per gli ospedali ed altri istituti ospedalieri non trasformati, le norme relative alla scelta dei casi ordinari non urgenti saranno concordate tra l'amministrazione universitaria e le amministrazioni dei singoli ospedali od istituti ospedalieri.

 

          Art. 7.

     Il personale assistente sanitario e quello di assistenza immediata ed ausiliare nei reparti trasformati sono sottoposti all'autorità dei clinici direttori dei rispettivi reparti, ferme restando, per quanto riguarda la disciplina e la responsabilità, le norme regolamentari delle amministrazioni degli ospedali, od altri istituti ospedalieri.

 

          Art. 8.

     I direttori delle cliniche formano il consiglio dei clinici, il quale è presieduto dal rettore dell'università. Fanno parte del consiglio dei clinici i rappresentanti delle università di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, anche se non siano direttori di istituti clinici.

 

          Art. 9.

     Spetta al consiglio dei clinici di proporre le norme per regolare i rapporti delle cliniche con le amministrazioni ospedaliere.

     È inoltre in facoltà del consiglio dei clinici di far proposte circa la destinazione e la trasformazione dei locali assegnati alle cliniche, circa i miglioramenti dei servizi clinici e, in generale, circa qualsiasi argomento attinente al funzionamento tecnico ed amministrativo dei reparti trasformati.

     Le proposte del consiglio dei clinici concernenti i rapporti delle cliniche con le amministrazioni ospedaliere, sono comunicati dal rettore dell'università alle amministrazioni degli ospedali od altri istituti ospedalieri per le determinazioni di loro competenza.

 

          Art. 10.

     Le spese per trattamenti speciali, alle quali, in conformità dell'art. 3 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, debbono provvedere gli istituti clinici, riguardano esclusivamente le prescrizioni, non comprese nelle tabelle dietetiche, di medicinali e di sussidi, che sono stabilite per la cura dei degenti nei rispettivi ospedali od altri istituti ospedalieri.

     Sono pure a carico degli istituti clinici le spese relative agli infermi che non abbiano titolo all'assistenza nell'ospedale od istituto ospedaliero.

     La liquidazione delle spese suddette è fatta trimestralmente.

     Qualora il materiale diagnostico e terapeutico, di pertinenza dei reparti trasformati, sia dato in consegna al direttore dell'istituto clinico, la sostituzione, il rinnovamento e le riparazioni di detto materiale sono a carico dell'amministrazione ospedaliera.

     Di comune accordo tra l'amministrazione universitaria e le amministrazioni ospedaliere, saranno stabilite le norme dirette a regolare le spese di cui nel presente articolo, sia per ciò che concerne il modo di provvedervi, sia per quanto riguarda le eventuali anticipazioni ed i rimborsi.

 

          Art. 11.

     All'inizio di ogni anno accademico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del

     Ministero della pubblica istruzione, ed affisso nell'albo di ciascuna università, l'elenco degli ospedali ed altri istituti o reparti ospedalieri non sottoposti a trasformazione, situati anche in sedi non universitarie, e presso i quali debbono essere accolti studenti o laureati in medicina e chirurgia per il tirocinio pratico.

     L'elenco è redatto in base alle indicazioni, che saranno date dai rettori delle università sulle proposte dei consigli delle facoltà medico-chirurgiche e previ accordi con le amministrazioni interessate.

     In caso di disaccordo decide il Ministro della pubblica istruzione con provvedimento definitivo.

     Il periodo di tirocinio pratico presso ospedali od altri istituti e reparti ospedalieri, situati in sedi universitarie, può svolgersi durante l'intiero anno solare; in sedi non universitarie deve essere limitato alle vacanze estive e non esonera gli studenti dall'obbligo dell'internato in sede, stabilito dagli statuti universitari.

     Il tirocinio pratico non dev'essere inteso nel senso di internato.

     L'amministrazione ospedaliera può istituire a sua iniziativa e spese posti d'internato.

     Nessun onere finanziario o responsabilità potrà derivare agli enti ospedalieri dall'applicazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, e del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Gli studenti e i laureati in medicina e chirurgia possono chiedere all'amministrazione di uno qualsiasi degli ospedali ed istituti, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, di essere ammessi al tirocinio pratico, producendo il libretto di inscrizione all'università o il certificato di laurea e il nulla osta del rettore dell'università da cui provengono.

     Gli studenti e i laureati, che abbiano regolarmente frequentato gli ospedali e gli istituti o reparti ospedalieri secondo le norme anzidette, hanno diritto ad un certificato di frequenza rilasciato dall'autorità accademica, in base ad attestazione fatta dal primario dell'ospedale o istituto ospedaliero, sotto la cui guida hanno compiuto il tirocinio pratico.

 

          Art. 13.

     Tutti i rapporti economici, amministrativi e tecnici tra le amministrazioni ospedaliere e quelle universitarie, che non sono regolati dal presente decreto, formeranno oggetto di accordi convenzionali tra le amministrazioni interessate.