§ 57.9.16 - Legge 6 marzo 1996, n. 151.
Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:06/03/1996
Numero:151


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della convenzione [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.      1. La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole").
Art. 2.      1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, pur decidere la creazione di nuove Scuole.
Art. 3.      1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.
Art. 4.      L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui princìpi seguenti:
Art. 5.      1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e [...]
Art. 6.      A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione [...]
Art. 7.      Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti:
Art. 8.      1. Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore h costituito dai membri seguenti:
Art. 9.      1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l'unanimità, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo [...]
Art. 10.      Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per [...]
Art. 11.      In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare su parere del Consiglio d'ispezione competente:
Art. 12.      In materia amministrativa il Consiglio superiore:
Art. 13.      1. In materia di bilancio il Consigliere superiore:
Art. 14.      Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del Segretario Generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta [...]
Art. 15.      Per le esigenze delle Scuole sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il ciclo materno e quello elementare, l'altro per il ciclo secondario.
Art. 16.      In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, è rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata.
Art. 17.      I Consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole e di far procedere alle ispezioni nelle Scuole a tal fine necessarie.
Art. 18.      Gli ispettori hanno il compito di:
Art. 19.      Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29:
Art. 20.      Il Consiglio d'amministrazione:
Art. 21.      Il Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo 10. Egli ha autorità sul personale preposto alla Scuola, secondo le procedure precisate [...]
Art. 22.      E' istituito un Comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal corpo docente e dal personale amministrativo e tecnico di ciascuna Scuola europea.
Art. 23.      Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche, il Consiglio superiore riconosce per ciascuna Scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli [...]
Art. 24.      L'esercizio finanziario delle Scuole coincide con l'anno civile.
Art. 25.      Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante:
Art. 26.      La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente [...]
Art. 27.      1. E' istituita una Camera dei ricorsi.
Art. 28.      In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente all'articolo 2, il Consiglio superiore pur negoziare, deliberando all'unanimità, qualsiasi accordo di partecipazione con organizzazioni [...]
Art. 29.      Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, pur anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano [...]
Art. 30.      Il Consiglio superiore pur negoziare col Governo del paese in cui la Scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest'ultima di assicurarsi le migliori condizioni di [...]
Art. 31.      1. Ciascuna Parte contraente pur denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta, diretta al Governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza indugio a informarne tutte le [...]
Art. 32.      La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee, al Governo lussemburghese, il quale ne informa ciascuna altra [...]
Art. 33.      La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri. Parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Per quanto concerne le Comunità europee, la presente convenzione è [...]
Art. 34.      La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962.


§ 57.9.16 - Legge 6 marzo 1996, n. 151.

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

(G.U. 23 marzo 1996, n. 70).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione 21 giugno 1994.

Convenzione recante Statuto delle Scuole europee [1]

 

TITOLO I

Le Scuole europee

 

          Art. 1.

     1. La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole").

     2. Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore.

     3. Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che pur essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.

 

          Art. 2.

     1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, pur decidere la creazione di nuove Scuole.

     2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante.

     3. Prima dell'apertura di una nuova Scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola.

 

          Art. 3.

     1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.

     Esso pur articolarsi come segue:

     - ciclo materno,

     - ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,

     - ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

     Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.

     2. L'insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4.

     3.

     a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.

     b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità del Consiglio superiore.

 

          Art. 4.

     L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui princìpi seguenti:

     1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II;

     2) tale allegato pur essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli articoli 2 e 32;

     3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il Consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano;

     4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne;

     5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea;

     6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la libertà di coscienza e di opinione;

     7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.

 

          Art. 5.

     1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti.

     2. Il ciclo completo di studi secondari h sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

     I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola:

     a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari;

     b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti.

     Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Università" si intendono:

     a) le università,

     b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.

 

          Art. 6.

     A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa pur essere parte in un giudizio. Essa pur in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili.

     Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.

 

TITOLO II

Organi della Scuola

 

          Art. 7.

     Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti:

     1) il Consiglio superiore;

     2) il Segretario Generale;

     3) i Consigli d'ispezione;

     4) la Camera dei ricorsi.

     Ciascuna Scuola h amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal Direttore.

 

Capitolo Primo

Il Consiglio superiore

 

          Art. 8.

     1. Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore h costituito dai membri seguenti:

     a) dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto;

     b) da un membro della Commissione delle Comunità europee;

     c) da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal Comitato del personale in conformità dell'articolo 22;

     d) da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all'articolo 23.

     2. I rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri ed il membro della Commissione delle Comunità europee possono farsi rappresentare. Gli altri membri sono rappresentati, in caso di impedimento, dal rispettivo supplente.

     3. Un rappresentante degli allievi pur essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio superiore per le questioni riguardanti gli allievi.

     4. Il Consiglio superiore è convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo e dietro richiesta motivata di tre membri del Consiglio stesso o del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

     5. La presidenza è esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito.

 

          Art. 9.

     1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l'unanimità, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni seguenti:

     a) l'adozione di una decisione che incida sugli interessi specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento significativo degli impianti o la chiusura di una scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo, postula il voto favorevole del rappresentante di questo stesso Stato membro;

     b) la chiusura di una scuola postula il voto favorevole del membro della Commissione;

     c) il rappresentante di un'organizzazione di diritto pubblico che, in virtù di un accordo basato sull'articolo 28, abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il Consiglio superiore, partecipa alle votazioni che riguardano tutte le questioni relative alla Scuola oggetto dell'accordo;

     d) Il diritto di voto del rappresentante del Comitato del personale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), h limitato a questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo 11 ad esclusione delle decisioni relative alle modifiche dell'accordo sulla licenza liceale europea, nonché delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio.

     2. Nei casi in cui l'unanimità è richiesta dalla presente convenzione, l'adozione delle decisioni del Consiglio superiore non è preclusa dalle astensioni dei membri presenti o rappresentati.

     3. In ogni votazione, ogni membro presente o rappresentato dispone di un voto; ciò lascia impregiudicata la disposizione particolare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

 

          Art. 10.

     Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli articoli 28, 29 e 30. Esso può costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni.

     Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole.

     Ogni anno in base al progetto preparato dal Segretario Generale, il Consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle Scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

          Art. 11.

     In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare su parere del Consiglio d'ispezione competente:

     1) fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e formula raccomandazioni in merito alla scelta dei metodi;

     2) provvede al controllo dell'insegnamento ad opera dei Consigli d'ispezione dei quali stabilisce le norme di funzionamento;

     3) stabilisce l'età prescritta per essere ammessi ai vari cicli d'istruzione: stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario e, al fine di consentire loro di proseguire in qualsiasi momento gli studi nelle scuole nazionali, stabilisce, conformemente al disposto dell'articolo 5, le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la Scuola. Stabilisce inoltre la tabella delle equivalenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     4) stabilisce esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella Scuola; ne fissa il regolamento; costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operative di effetti le norme previste all'articolo 5.

 

          Art. 12.

     In materia amministrativa il Consiglio superiore:

     1) stabilisce lo statuto del Segretario Generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

     2) designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto;

     3) nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna Scuola;

     4)

     a) su proposta dei Consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della Scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale;

     b) su proposta del Segretario Generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico;

     5) organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.

 

          Art. 13.

     1. In materia di bilancio il Consigliere superiore:

     a) adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle Scuole;

     b) adotta per ogni esercizio il bilancio delle Scuole, conformemente al paragrafo 4;

     c) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorità competenti delle Comunità europee.

     2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio superiore stabilisce uno Stato di previsione delle entrate e delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

     L'autorità di bilancio delle Comunità europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunità europee nel quadro della sua procedura di bilancio.

     3. Il Consiglio superiore trasmette lo Stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all'articolo 28 e agli enti o istituzioni di cui all'articolo 29, il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una Scuola, affinché essi stabiliscono l'importo del loro contributo.

     4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle Scuole, adeguandolo se necessario in base al contributo delle Comunità europee nonché delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.

 

          Art. 14.

     Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del Segretario Generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta le Scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.

 

Capitolo Secondo

I Consigli d'ispezione

 

          Art. 15.

     Per le esigenze delle Scuole sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il ciclo materno e quello elementare, l'altro per il ciclo secondario.

 

          Art. 16.

     In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, è rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata.

     La Presidenza dei Consigli d'ispezione è esercitata dal rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio superiore.

 

          Art. 17.

     I Consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole e di far procedere alle ispezioni nelle Scuole a tal fine necessarie.

     Sottopongono al Consiglio superiore i pareri e le proposte di cui, rispettivamente agli articoli 11 e 12, ed eventualmente anche proposte in merito alla formulazione dei programmi e all'organizzazione degli studi.

 

          Art. 18.

     Gli ispettori hanno il compito di:

     1) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza, l'assistenza didattica dei professori provenienti dall'amministrazione nazionale;

     2) porre a raffronto le loro osservazioni in merito al livello raggiunto dagli studi e alla qualità dei metodi didattici;

     3) trasmettere ai direttori ed al personale docente i risultati delle loro ispezioni.

     Ciascuno Stato membro, tenendo conto delle esigenze stimate dal Consiglio superiore, concede agli ispettori le agevolazioni necessarie perché possano assolvere pienamente la loro missione presso le Scuole.

 

Capitolo Terzo

Il Consiglio d'amministrazione

 

          Art. 19.

     Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29:

     1) dal Segretario Generale che esercita la presidenza;

     2) dal Direttore della Scuola;

     3) dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee;

     4) da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti;

     5) da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'articolo 23;

     6) da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico.

     Ai Consigli d'amministrazione può inoltre assistere in qualità di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la Scuola ha sede.

     Al Consiglio d'amministrazione della loro Scuola sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.

 

          Art. 20.

     Il Consiglio d'amministrazione:

     1) prepara lo Stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola conformemente al regolamento finanziario;

     2) controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della Scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione;

     3) vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della Scuola;

     4) assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

     Le modalità in merito alla convocazione e alle decisioni dei Consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle Scuole previsto all'articolo 10.

 

Capitolo Quarto

Il Direttore

 

          Art. 21.

     Il Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo 10. Egli ha autorità sul personale preposto alla Scuola, secondo le procedure precisate nell'articolo 12, punto 4, lettere a) e b).

     Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all'università. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.

 

TITOLO III

Rappresentanza del personale

 

          Art. 22.

     E' istituito un Comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal corpo docente e dal personale amministrativo e tecnico di ciascuna Scuola europea.

     Il Comitato coopera al buon funzionamento delle Scuole adoperandosi a che l'opinione del personale possa evidenziarsi ed esprimersi.

     Le modalità che presiedono all'elezione ed al funzionamento del Comitato del personale sono stabilite dallo Statuto del personale docente e del personale amministrativo e tecnico previsto all'articolo 12, punto 1.

     Il Comitato del personale designa annualmente un membro titolare e un membro supplente appartenenti al corpo docente per rappresentare il personale in seno al Consiglio superiore.

 

TITOLO IV

Associazione dei genitori degli allievi

 

          Art. 23.

     Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche, il Consiglio superiore riconosce per ciascuna Scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli allievi.

     L'associazione così riconosciuta designa annualmente due rappresentanti presso il Consiglio d'Amministrazione della Scuola interessata.

     Le associazioni di tutte le Scuole designano annualmente, nel loro ambito rispettivo, un membro titolare e un membro supplente che le rappresenti presso il Consiglio superiore.

 

TITOLO V

Bilancio

 

          Art. 24.

     L'esercizio finanziario delle Scuole coincide con l'anno civile.

 

          Art. 25.

     Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante:

     1) i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità;

     2) il contributo delle Comunità europee destinate a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate;

     3) i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo;

     4) le entrate proprie delle Scuole, in particolare le tasse scolastiche che saranno a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore;

     5) le entrate varie.

     Le modalità secondo cui il contributo delle Comunità europee è messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione.

 

TITOLO VI

Controversie

 

          Art. 26.

     La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di Consiglio superiore.

 

          Art. 27.

     1. E' istituita una Camera dei ricorsi.

     2. La Camera dei ricorsi h la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusion fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad esse e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione di una Scuola nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la Camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

     Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti incaricati, oppure dal Regolamento generale delle Scuole europee.

     3. La Camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica.

     Possono essere nominati membri della Camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

     4. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, adotta lo statuto della Camera dei ricorsi.

     Lo statuto della Camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del Consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della Camera.

     5. La Camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per la relativa applicazione.

     Il regolamento in questione richiede l'approvazione unanime del Consiglio superiore.

     6. Le sentenze della Camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, esse sono rese esecutive dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

     7. Le altre controversie di cui le Scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale.

 

TITOLO VII

Disposizioni speciali

 

          Art. 28.

     In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente all'articolo 2, il Consiglio superiore pur negoziare, deliberando all'unanimità, qualsiasi accordo di partecipazione con organizzazioni di diritto pubblico che, a motivo della loro sede, siano interessate al funzionamento delle Scuole anzidette. Attraverso la stipulazione di tali accordi dette organizzazioni possono ottenere un seggio e un voto nel Consiglio superiore per qualsiasi questione che interessi la Scuola di cui trattasi, qualora il loro contributo finanziario costituisca l'essenziale del finanziamento del bilancio della Scuola. Esse possono ottenere anche un seggio e un voto presso il Consiglio d'amministrazione di questa stessa Scuola.

 

          Art. 29.

     Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, pur anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano interessati al funzionamento di una delle Scuole europee esistenti.

     Il Consiglio superiore pur attribuire a detti enti od istituzioni un seggio ed un voto presso il Consiglio di amministrazione della Scuola di cui trattasi.

 

          Art. 30.

     Il Consiglio superiore pur negoziare col Governo del paese in cui la Scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest'ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.

 

          Art. 31.

     1. Ciascuna Parte contraente pur denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta, diretta al Governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza indugio a informarne tutte le altre Parti contraenti. La denuncia deve essere notificata anteriormente al 10 settembre dell'anno per essere produttiva di effetti il 10 settembre dell'anno successivo.

     2. La Parte contraente che denuncia la presente convenzione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle Scuole. Il Consiglio superiore decide in merito alle misure organizzative da adottare, comprese quelle che riguardano il personale, in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti.

     3. Il Consiglio superiore che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 9 pur decidere di chiudere una Scuola. Secondo la medesima procedura prende, per quanto concerne tale Scuola, tutte le misure che ritiene opportune, in particolare per quanto attiene alla situazione del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, e alla ripartizione degli averi della Scuola.

     4. Qualsiasi Parte contraente pur chiedere la modifica della presente convenzione. A tale scopo, essa notifica la sua richiesta al Governo lussemburghese il quale intraprende le necessarie iniziative presso la Parte contraente che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ai fini della convocazione di una conferenza intergovernativa.

 

          Art. 32.

     La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee, al Governo lussemburghese, il quale ne informa ciascuna altra parte contraente.

     L'adesione ha effetto il 10 settembre successivo alla data del deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.

     A partire da questa data la composizione degli organi delle Scuole è modificata di conseguenza.

 

          Art. 33.

     La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri. Parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Per quanto concerne le Comunità europee, la presente convenzione è conclusa conformemente ai trattati che le istituiscono. Gli strumenti di ratifica nonché gli atti di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati presso il Governo lussemburghese, depositario dello statuto delle Scuole europee. Il Governo lussemburghese informa dell'avvenuto deposito tutte le altre Parti contraenti.

     La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica della conclusione ad opera delle Comunità europee.

     La presente convenzione, redatta in un unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti tutti egualmente fede, è depositata negli archivi del Governo lussemburghese, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna altra Parte contraente.

 

          Art. 34.

     La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962.

     Salvo disposizione contraria nella presente convenzione, l'accordo sulla licenza liceale europea resta in vigore.

     La presente convenzione lascia impregiudicato il protocollo addizionale concernente la Scuola di Monaco stabilito in riferimento al protocollo del 13 aprile 1962 e firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

     In ogni atto che riguardi le Scuole europee e che sia anteriore alla presente convenzione, i riferimenti sono intesi come rinvianti agli articoli corrispondenti della presente convenzione.

 

 

Allegato I

     Scuole europee cui si applica lo statuto:

     Scuola europea di Bergen

     Scuola europea di Bruxelles I

     Scuola europea di Bruxelles II

     Scuola europea di Bruxelles III

     Scuola europea di Culham

     Scuola europea di Karlsruhe

     Scuola europea di Lussemburgo

     Scuola europea di Mol

     Scuola europea di Monaco

     Scuola europea di Varese

 

 

Allegato II

     Lingue nelle quali è impartita la formazione base:

     Lingua danese

     Lingua francese

     Lingua greca

     Lingua inglese

     Lingua italiana

     Lingua olandese

     Lingua portoghese

     Lingua spagnola

     Lingua tedesca


[1] Ratificata dalla L. 6 marzo 1996, n. 151.