§ 57.8.24 – D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989,89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:02/05/1994
Numero:353


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 2.      1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale è necessario, oltre al possesso dei requisiti prescritti per [...]
Art. 3.      1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 4.      1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 5.      1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 6.      1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla [...]
Art. 7.      1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 8.      1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche cittadine degli Stati membri, di cui alla legge 13 giugno [...]
Art. 9.      1. Gli allegati A, B, C, D, E e F e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformità a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanità [...]


§ 57.8.24 – D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989,89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica.

(G.U. 10 giugno 1994, n. 134).

 

     Art. 1.

     1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";

     b) nel primo comma dell'art. 15:

     1) nell'alinea, le parole da: "ultimata" a: "stessa, e" sono soppresse;

     2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.";

     c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 15-bis. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.

     Art. 15-ter. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

     b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.".

     2. Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi è aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale è necessario, oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle scuole di specializzazione, anche il possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 3.

     1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) dopo l'art. 18 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 18-bis. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati.

     Art. 18-ter. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

     b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;

     c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.";

     b) nell'allegato A, alla lettera a), le parole: "nella Repubblica federale di Germania" sono sostituite con le seguenti parole: "in Germania" e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     "k) in Spagna:

     licenciado en odontologia;

     l) in Portogallo:

     medico dentista";

     c) nell'allegato B: alla lettera a), il punto: "2" è soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     "k) in Spagna:

     "licenciado en odontologia" rilasciato dalle università;

     l) in Portogallo:

     "carta de curso de licenciatura en medicina dentaria" (diploma di studio in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.";

     d) nell'allegato C, punto I, Ortodonzia, è aggiunta la voce:

     "in Grecia:

     "Titlos tes Odontiatriches eidicotetas tes Orthodontiches" (titolo che attesta una formazione specifica in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente riconosciuta a tal fine.".

 

          Art. 4.

     1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) nel primo comma dell'art. 2, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;";

     b) nel primo comma dell'art. 4, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";

     c) nell'art. 10, alla lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1° gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.";

     d) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. 1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.

     3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.";

     e) nell'allegato:

     1) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     "j) in Grecia:

     "Ptuchio chteniotriches" (diploma di veterinario della facoltà di scienze geotecniche dell'Università Aristotele di Salonicco e della scuola veterinaria dell'Università Aristotele di Salonicco).";

     2) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "k) in Spagna:

     "titulo de licenciado en veterinaria" (diplomato in veterinaria), rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università;

     l) in Portogallo:

     "carta de curso de licenciatura en medicina veterinaria" (diploma di studi in medicina veterinaria) rilasciato da una università.".

 

          Art. 5.

     1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) al terzo comma dell'art. 3, le parole: "nazionale, che possono" sono sostituite con le seguenti: "nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero";

     b) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";

     c) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis. 1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.".

 

          Art. 6.

     1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, la formazione minima dell'infermiere è a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformità alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.

     2. La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la metà della durata della formazione.

     3. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri è responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico.

     4. L'insegnamento teorico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le capacità e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale; esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata.

     5. L'insegnamento clinico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettività, apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacità acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettività.

     6. L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettività sotto la responsabilità di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento può essere integrato altro personale qualificato.

     7. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata.

     8. Gli studenti partecipano alle attività dei servizi nei limiti in cui tali attività contribuiscano alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilità inerenti l'assistenza infermieristica.

     9. La formazione professionale di infermiere è conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

          Art. 7.

     1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";

     b) dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

     "Art. 13-bis. 1. Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attività di ostetrica per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.";

     c) nell'allegato A:

     1) il testo della voce "nella Repubblica federale di Germania" è sostituito dal seguente testo: "nella Repubblica federale di Germania: "Hebamme" o "Entbindungspfleger"";

     2) il testo della voce "in Grecia" è sostituito dal seguente testo: "in Grecia: "Maia o Maieutes"";

     3) sono aggiunte le voci:

     "in Spagna:

     "matrona" o "asistente obstètrico":

     in Portogallo:

     "enfermeiro especialista em enfermagem de saùde materna e obstetrica"";

     d) nell'allegato B:

     1) alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente: "il "Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger", rilasciato dalla commissione di esame di Stato";

     2) alla lettera h), la parola "vroedvrouwdiploma" è sostituita da: "diploma van verloskundige";

     3) il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

     "i) nel Regno Unito:

     uno "Statement of Registration as a Midwife" nella parte 10 del registro tenuto dal "United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health Visiting"";

     4) il testo della lettera j) è sostituito dal seguente:

     "j) in Grecia:

     il "Ptuxio Maias e Maieutes" certificato conforme dal Ministero della sanità e della previdenza, sanità e della previdenza,

     il "Ptuxio Anotepas Scholes Stelechon Igeias cai Koinoniches Pronias, Ptematos Maieutichez" rilasciato dalla Facoltà dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi";

     5) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "k) in Spagna:

     il diploma "matrona" o "assistente obstetrico (matrona)" o "enfermera obstétrica-ginecologica", rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza;

     l) in Portogallo:

     il diploma di "enfermeiro specialista em emfermagen de saude materna e obstétrica"".

 

          Art. 8.

     1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche cittadine degli Stati membri, di cui alla legge 13 giugno 1985, n. 296, la formazione specifica dell'ostetrica deve includere, come minimo, le materie del programma che figura nell'allegato F.

     2. La formazione professionale dell'ostetrica è conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

          Art. 9.

     1. Gli allegati A, B, C, D, E e F e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformità a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

 

 

Allegati

(Omissis)