§ 57.7.481 - Legge 11 febbraio 1992, n. 151.
Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/02/1992
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Validità delle graduatorie di concorso
Art. 2.  Norme organizzative


§ 57.7.481 - Legge 11 febbraio 1992, n. 151.

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.

(G.U. 22 febbraio 1992, n. 44)

 

     Art. 1. Validità delle graduatorie di concorso

     1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

 

          Art. 2. Norme organizzative

     1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

     2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.

     3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.