§ 57.7.448 - Legge 13 agosto 1984, n. 477.
Supplenze del personale docente delle Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/08/1984
Numero:477


Sommario
Art. 1.      L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso" di cui all'art. 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 2.      Il disposto dell'art. 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di [...]
Art. 3.      All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:


§ 57.7.448 - Legge 13 agosto 1984, n. 477.

Supplenze del personale docente delle Università.

(G.U. 21 agosto 1984, n. 229)

 

     Art. 1.

     L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso" di cui all'art. 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: "per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università".

 

          Art. 2.

     Il disposto dell'art. 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente, della Repubblica n. 382.

 

          Art. 3.

     All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato".