§ 57.7.41G - Legge 22 dicembre 1980, n. 924.
Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/12/1980
Numero:924


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 57.7.41G - Legge 22 dicembre 1980, n. 924. [1]

Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

(G.U. 6 gennaio 1981, n. 4)

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta".

 

          Art. 2.

     I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno.

     I termini di 30 giorni stabiliti dall'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.

 


[1] Abrogata dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.