§ 57.7.41B - Legge 13 marzo 1980, n. 65.
Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/03/1980
Numero:65


Sommario
Art. 1.      All'art. 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'art. 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.41B - Legge 13 marzo 1980, n. 65.

Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero.

(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)

 

     Art. 1.

     All'art. 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facoltà di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento più favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale è data facoltà di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.

     Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio".

 

          Art. 2.

     Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'art. 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento più favorevole di fatto già corrisposto al personale suddetto.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.