§ 57.7.389 - Legge 17 agosto 1974, n. 483.
Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:17/08/1974
Numero:483


Sommario
Art. 1.      Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, [...]
Art. 2.      Per l'erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:
Art. 3. 
Art. 4.      All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli [...]


§ 57.7.389 - Legge 17 agosto 1974, n. 483. [1]

Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.

(G.U. 12 ottobre 1974, n. 267)

 

     Art. 1.

     Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.

     Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.

     Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

 

          Art. 2.

     Per l'erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:

     a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in L. 105.000 al lordo per ogni corso;

     b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in L. 90.000 e in L. 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

     Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

 

          Art. 3. [2]

     A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di L. 200.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

 

          Art. 4.

     All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli 1102 e 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 135 milioni e di L. 350 milioni.

     All'onere annuo, valutato in L. 62 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, in ragione rispettivamente di L. 54.500.000 e di L. 7.500.000, dei capitoli 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 4 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267.