§ 57.7.368 - Legge 14 agosto 1971, n. 821.
Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/08/1971
Numero:821


Sommario
Art. 1.      Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono [...]
Art. 2.      Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:
Art. 3.      Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente art. 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli [...]
Art. 4.      E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.


§ 57.7.368 - Legge 14 agosto 1971, n. 821.

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario.

(G.U. 15 ottobre 1971, n. 262)

 

     Art. 1.

     Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

     Per le scuole di lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

 

          Art. 2.

     Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

     a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

     b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

     La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

     Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.

     Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi.

     La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

 

          Art. 3.

     Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente art. 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

     Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente art. 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

     In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'art. 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a "ottimo" nell'ultimo triennio.

 

          Art. 4.

     E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.