§ 57.7.31a - Legge 14 maggio 1966, n. 359.
Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/05/1966
Numero:359


Sommario
Art. 1.      Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti è valido, dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 2.      Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo può essere riscattato [...]
Art. 3.      L'attuale ruolo organico del personale di carriera ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° [...]
Art. 4.      I posti di personale ausiliario riservati a Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.      I posti che dopo l'inquadramento previsto, nel precedente art. 4 risultino vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai Convitti nazionali ed agli [...]


§ 57.7.31a - Legge 14 maggio 1966, n. 359.

Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.

(G.U. 10 giugno 1966, n. 141).

 

 

     Art. 1.

     Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti è valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

     Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è considerato valido anche se il servizio medesimo è prestato per due anni non continuativi.

 

          Art. 2.

     Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione spettante alla data della domanda.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato ed agli interessati i contributi pagati rispettivamente dal datore di lavoro e dai lavoratori per la assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per i periodi di servizio riscattati per intero ai sensi del precedente articolo.

     Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, i servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; le Amministrazioni dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     L'attuale ruolo organico del personale di carriera ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1965, in due ruoli organici distinti, relativi l'uno al personale ausiliario degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro al personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, la cui dotazione è costituita da 700 posti di bidello, di primo bidello e di bidello capo.

     Nel ruolo organico del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, confluiscono i 700 posti istituiti con l'art. 4, secondo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

     Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera vigenti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e quelle vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     I posti di personale ausiliario riservati a Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti con le modalità previste dall'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, al personale ausiliario in servizio nei predetti istituti di educazione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso degli altri requisiti necessari.

     Gli effetti economici del predetto inquadramento decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 5.

     I posti che dopo l'inquadramento previsto, nel precedente art. 4 risultino vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili saranno conferiti mediante un concorso riservato al personale ausiliario di detti istituti che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

     Ai fini dell'ammissione a tale concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, per l'età, del requisito di cui all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.