§ 57.7.27a - Legge 19 gennaio 1963, n. 23.
Norma integrativa dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/01/1963
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente
Art. 2.      Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del [...]


§ 57.7.27a - Legge 19 gennaio 1963, n. 23. [1]

Norma integrativa dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante.

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).

 

 

     Art. 1.

     Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente:

     “A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età".

 

          Art. 2.

     Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, ad integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.