§ 57.7.276 - Legge 18 febbraio 1963, n. 355.
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/02/1963
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per [...]
Art. 2.      Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B.
Art. 3.      Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 4.      Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-1963 dall'art. 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione [...]


§ 57.7.276 - Legge 18 febbraio 1963, n. 355. [1]

Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.

 

          Art. 2.

     Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B.

 

          Art. 3.

     Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-1963 dall'art. 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.