§ 57.7.270 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1754.
Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/12/1962
Numero:1754


Sommario
Art. 1.      E' istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi [...]
Art. 2.      L'indennità di studio di cui all'art. 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in [...]
Art. 3.      All'onere per l'indennità di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società [...]


§ 57.7.270 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1754. [1]

Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

(G.U. 8 gennaio 1963, n. 6)

 

     Art. 1.

     E' istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

     L'indennità di studio non è dovuta al personale dipendente dalla medesima Amministrazione, al quale è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura.

     L'indennità di studio che è soggetta unicamente alle ritenute erariali, è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.

 

          Art. 2.

     L'indennità di studio di cui all'art. 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio l'indennità di studio è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

     Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennità di studio è commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, l'indennità di studio può superare la misura intera.

 

          Art. 3.

     All'onere per l'indennità di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella dell'indennità di studio

 

Coefficienti

Indennità di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962 Misura lorda mensile

220

L. 7.960

260

L. 9.020

309

L. 10.675

402

L. 13.710

450

L. 15.840

522

L. 17.805

580

L. 19.785

700

L. 26.400

800

L. 31.520

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.