§ 57.7.25d - Legge 27 settembre 1962, n. 1461.
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/09/1962
Numero:1461


Sommario
Art. 1.      All'art. 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:


§ 57.7.25d - Legge 27 settembre 1962, n. 1461. [1]

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(G.U. 19 ottobre 1962, n. 264).

 

     Art. 1.

     All'art. 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

     "Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive".

 

          Art. 2.

     All'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

     Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente art. 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni.

     Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.