§ 57.7.22f - Legge 16 luglio 1960, n. 727.
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:16/07/1960
Numero:727


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]


§ 57.7.22f - Legge 16 luglio 1960, n. 727.

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

(G.U. 27 luglio 1960, n. 183).

 

     Art. 1. [1]

     Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1° gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1° gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

 

          Art. 2. [2]

     Il testo del comma quarto dell'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

     "Il servizio prestato nella carriera di professore e di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore".

     I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958.

 

          Art. 3. [3]

     Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

          Art. 4. [4]

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

     "In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verrà fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141".

 

          Art. 5. [5]

     La retrodatazione di nomina, prevista dall'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

     Al personale direttivo e docente - che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra, non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato - è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purchè possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta.

     La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita per effetto di un successivo concorso.

 

          Art. 6. [6]

     Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonchè al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

 

          Art. 7. [7]

     E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta.

     Gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958, hanno facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 8. [8]

     Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

 

          Art. 9. [9]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 483.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.