§ 57.7.227 - Legge 3 marzo 1960, n. 190.
Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/03/1960
Numero:190


Sommario
Art. 1.      Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto [...]
Art. 2.      I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservati ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di [...]
Art. 3.      Sono abrogati l'art. 8 ed il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.
Art. 4.      All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente art. 2, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai [...]
Art. 5.      Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è [...]
Art. 6.      L'art. 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.
Art. 7.      Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 5 e 6, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle [...]
Art. 8.      Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla [...]
Art. 9.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per [...]


§ 57.7.227 - Legge 3 marzo 1960, n. 190. [1]

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.

(G.U. 23 marzo 1960, n. 71)

 

     Art. 1.

     Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso istituto.

     Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

 

          Art. 2.

     I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservati ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte.

     Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma della Scuola di metodo "A. Romagnoli". A tal fine il Ministero della pubblica istruzione potrà in deroga alle vigenti norme, autorizzare appositi corsi presso la Scuola di metodo anzidetta o stabilire speciali norme per l'assegnazione degli aspiranti all'insegnamento della musica e del canto ai corsi normali.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati l'art. 8 ed il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

 

          Art. 4.

     All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente art. 2, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parità di condizioni.

     Al personale incaricato è dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

 

          Art. 5.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo speciale degli insegnanti di musica e canto purché in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

     b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a "distinto".

     Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

 

          Art. 6.

     L'art. 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

     I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi "A. Romagnoli";

     b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a "distinto".

 

          Art. 7.

     Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 5 e 6, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

 

          Art. 8.

     Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla tabella F annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, viene elevato a lire 5000 mensili.

 

          Art. 9.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.