§ 57.7.16a - Legge 3 maggio 1955, n. 369.
Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/05/1955
Numero:369


Sommario
Art. 1.      Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato
Art. 3.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 57.7.16a - Legge 3 maggio 1955, n. 369.

Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.

(G.U. 16 maggio 1955, n. 112).

 

 

     Art. 1.

     Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.