§ 57.7.139 - Legge 31 gennaio 1953, n. 41.
Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/01/1953
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per [...]
Art. 2.      Il comma terzo dell'art. 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio [...]
Art. 3.      Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che devono essere scelti tutti nella stessa sede del Provveditorato, è dovuto il compenso stabilito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. [...]


§ 57.7.139 - Legge 31 gennaio 1953, n. 41. [1]

Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.

(G.U. 14 febbraio 1953, n. 37)

 

     Art. 1.

     Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli studi con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.

     Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande.

     Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.

 

          Art. 2.

     Il comma terzo dell'art. 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, nella formulazione stabilita dall'art. 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza".

 

          Art. 3.

     Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che devono essere scelti tutti nella stessa sede del Provveditorato, è dovuto il compenso stabilito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

     Lo stesso trattamento spetta ai componenti le commissioni che hanno funzionato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il compimento delle operazioni indicate nell'art. 1 relative all'anno scolastico 1951-52.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.