§ 57.7.89 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1076.
Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1076


Sommario
Art. 1.      I decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360, e 31 agosto 1945, n. 665, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, sono abrogati.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, ai presidenti delle Commissioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, per le sessioni di esami estiva ed autunnale, [...]
Art. 5.      Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, agli insegnanti non di ruolo in servizio negli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, [...]
Art. 6.      Salva restando l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 del presente decreto, ai componenti di più Commissioni di esami, anche se presso Istituti o [...]
Art. 7.      Per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla preparazione del materiale e degli attrezzi, nonché al controllo ed al collaudo degli elaborati, al personale tecnico in servizio negli [...]
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 57.7.89 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1076. [1]

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

(G.U. 16 agosto 1948, n. 189)

 

     Art. 1.

     I decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360, e 31 agosto 1945, n. 665, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2]

     Ai presidenti di due o più Commissioni di maturità o di abilitazione, la propina è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima Commissione, mentre il compenso giornaliero è dovuto per intero per ognuna delle prime due Commissioni, e limitatamente alla metà per le altre [3] .

     Del pari, la propina, di cui al primo comma del presente articolo è dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle Commissioni funzionanti nella scuola, anche ai presidenti delle Commissioni di abilitazione tecnica in Istituti tecnici ordinati su due sezioni, i quali siano chiamati a far parte di più Commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, ai presidenti delle Commissioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, per le sessioni di esami estiva ed autunnale, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado 6°, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

 

          Art. 5.

     Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, agli insegnanti non di ruolo in servizio negli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, chiamati a far parte delle Commissioni di cui al precedente art. 2, è stabilito in misura pari a quello spettante al corrispondente personale di ruolo di grado iniziale, alla cui retribuzione sia stata ragguagliata quella di ciascun insegnante.

     Ai membri delle Commissioni di cui al precedente art. 2 che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni, spetta, per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, oltre il compenso giornaliero e la propina, di cui al richiamato art. 2 del presente decreto, 1/30 della retribuzione e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, mensilmente spettanti ai professori di ruolo di grado iniziale delle materie di esame, cui siano equiparati.

     Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il trattamento di missione, se dovuto, sarà corrisposto in misura pari a quello spettante ai dipendenti statali di grado 8°.

 

          Art. 6.

     Salva restando l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 del presente decreto, ai componenti di più Commissioni di esami, anche se presso Istituti o Scuole di tipo e grado diversi, non può essere corrisposto più di un compenso giornaliero per la partecipazione ai lavori di più Commissioni nello stesso giorno.

 

          Art. 7.

     Per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla preparazione del materiale e degli attrezzi, nonché al controllo ed al collaudo degli elaborati, al personale tecnico in servizio negli Istituti e Scuole di istruzione tecnica o nelle Scuole di magistero professionale per la donna, compresi gli istruttori pratici delle Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale, è dovuto, per ogni quindici elaborati un compenso di L. 150 (centocinquanta) o di L. 110 (centodieci), a seconda che trattisi di elaborati relativi a prove pratiche di esami di abilitazione, ovvero di esami di ammissione, di licenza, di idoneità o promozioni.

     Le frazioni di quindici vanno computate per intero.

     (Omissis) [5]

 

          Art. 8.

 

          Art. 9.

 

          Art. 10.

 

          Art. 11.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 giugno 1948.

 


[1] Ratificato con L. 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 10 marzo 1955, n. 95.

[3] Comma così sostituito dalla L. 8 febbraio 1957, n. 44.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 2 febbraio 1959, n. 30.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 30 gennaio 1962, n. 14.