§ 57.7.88 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1075.
Compensi ai componenti delle Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonché al personale tecnico, di segreteria, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1075


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla sessione estiva d'esami dell'anno scolastico 1945-46 tutti i componenti, compresi i membri estranei, delle Commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di compimento [...]
Art. 2.      Con la stessa decorrenza i membri estranei delle predette Commissioni che siano residenti in località diversa dalla città dove hanno luogo gli esami, vengono equiparati, agli effetti del [...]
Art. 3.      Con la stessa decorrenza al personale sottoindicato sarà corrisposto un compenso nella seguente misura:
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni dell'art. 83 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
Art. 5.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 57.7.88 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1075. [1]

Compensi ai componenti delle Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonché al personale tecnico, di segreteria, di economato e subalterno degli Istituti stessi.

(G.U. 16 agosto 1948, n. 189)

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla sessione estiva d'esami dell'anno scolastico 1945-46 tutti i componenti, compresi i membri estranei, delle Commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di compimento di periodo, di licenza, di diploma e di maturità nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici, negli istituti e Scuole d'arte, hanno diritto ad un compenso giornaliero di L. 250 (duecentocinquanta), per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle predette Commissioni, oltre ad una propina per ciascun candidato esaminato nella misura prevista dall'art. 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

 

          Art. 2.

     Con la stessa decorrenza i membri estranei delle predette Commissioni che siano residenti in località diversa dalla città dove hanno luogo gli esami, vengono equiparati, agli effetti del trattamento di missione (rimborso spese di viaggio, diaria e pernottamento, ecc.) ai funzionari di gruppo A, grado 8°, dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 3.

     Con la stessa decorrenza al personale sottoindicato sarà corrisposto un compenso nella seguente misura:

     a) lire 100 (cento) al personale tecnico; in servizio negli Istituti e Scuole d'arte, per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche che hanno luogo in sede d'esami;

     b) lire 100 (cento) al personale di segreteria e di economato, per ogni giorno di servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami;

     c) lire 50 (cinquanta) al personale subalterno per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni dell'art. 83 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

 

          Art. 5.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 giugno 1946.

 


[1] Ratificato dalla L. 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.