§ 57.7.69 - D.Lgs.C.P.S. 23 ottobre 1947, n. 1429.
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/10/1947
Numero:1429


Sommario
Art. 1.      Il personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, ha acquistato titolo al trattamento di quiescenza vigente per i [...]
Art. 2.      Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'art. 1 del presente decreto ha diritto alla libera disponibilità delle somme vincolate ai sensi dell'art. 8 del regio [...]
Art. 3.      Il personale delle Cattedre che fruiva di trattamenti derivanti dalla costituzione in suo favore di fondi speciali da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio e che ottenga ai termini [...]
Art. 4.      Il personale non provvisto, presso le Cattedre, di trattamento assicurativo né di trattamenti derivanti dalla costituzione di fondi speciali, che ottenga, ai termini dell'art. 1, il [...]
Art. 5.      Il personale delle Cattedre, che all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali abbia esercitato il diritto di opzione per il trattamento assicurativo o per il trattamento risultante dalla [...]
Art. 6.      Il personale di cui all'art. 5 ammesso a godere del trattamento di pensione, se è provvisto di trattamento assicurativo, ha diritto alla libera disponibilità della polizza di assicurazione, dopo [...]
Art. 7.      Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche al personale [...]
Art. 8.      Per il personale delle Cattedre inquadrato nei ruoli statali di categoria B, C e subalterno, che è provvisto del trattamento di quiescenza a forma assicurativa, la quota di contributo a carico [...]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.


§ 57.7.69 - D.Lgs.C.P.S. 23 ottobre 1947, n. 1429. [1]

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.

(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295)

 

     Art. 1.

     Il personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, ha acquistato titolo al trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini del predetto trattamento del servizio reso presso le Cattedre con rapporto stabile di servizio.

     Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 2% sulle prime 10.000 lire dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e del 3% sulla eccedenza per ogni anno di servizio riscattato.

     Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 maggio 1947.

 

          Art. 2.

     Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'art. 1 del presente decreto ha diritto alla libera disponibilità delle somme vincolate ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dopo aver rimborsato in unica soluzione all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, corrispondente ai premi assicurativi pagati in proprio dalla Cattedra.

     L'obbligo di rimborso si estende al personale che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 12 del regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, ottenne il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore.

     Il rimborso per quest'ultimo personale può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto né inferiore al decimo dello stipendio stesso.

 

          Art. 3.

     Il personale delle Cattedre che fruiva di trattamenti derivanti dalla costituzione in suo favore di fondi speciali da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio e che ottenga ai termini dell'articolo 1, il riconoscimento del servizio prestato presso le Cattedre, ha diritto alla libera disponibilità dei suddetti fondi, anche se siano stati reimpiegati secondo le disposizioni del secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, dopo aver rimborsato all'Erario, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, le quote e relativi interessi maturati alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, pagate in proprio dalla Cattedra per la costituzione del fondo speciale.

 

          Art. 4.

     Il personale non provvisto, presso le Cattedre, di trattamento assicurativo né di trattamenti derivanti dalla costituzione di fondi speciali, che ottenga, ai termini dell'art. 1, il riconoscimento del servizio prestato presso le Cattedre stesse, cessa di aver diritto alla liquidazione prevista a suo favore dal primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336.

     L'importo di tale liquidazione, reimpiegato nei modi e nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 9 del menzionato decreto, è devoluto all'Erario.

 

          Art. 5.

     Il personale delle Cattedre, che all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali abbia esercitato il diritto di opzione per il trattamento assicurativo o per il trattamento risultante dalla costituzione dei fondi speciali, ha facoltà, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

     In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il personale di cui all'art. 5 ammesso a godere del trattamento di pensione, se è provvisto di trattamento assicurativo, ha diritto alla libera disponibilità della polizza di assicurazione, dopo aver rimborsato all'Erario, con le modalità stabilite dall'art. 2, il valore economico dei premi pagati in proprio dalla Cattedra e dallo Stato alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

     Se è provvisto di trattamento risultante dalla costituzione di fondi speciali ha diritto alla libera disponibilità di detti fondi, dopo aver rimborsato all'Erario con le modalità innanzi richiamate, le quote pagate in proprio dalla Cattedra e dallo Stato per la costituzione dei fondi medesimi, maggiorati dagli interessi maturati fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

     Detto personale è tenuto a versare con decorrenza dal 1° aprile 1937 la ritenuta 6% a favore del Tesoro, da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente goduti da tale data.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche al personale ex cattedratico inquadrato nei ruoli statali e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonché agli aventi diritto alla pensione nel caso d'avvenuta morte di detto personale.

     Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     I contributi di riscatto dei servizi cattedratici e i ricuperi a favore dello Stato previsti dai precedenti articoli possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

 

          Art. 8.

     Per il personale delle Cattedre inquadrato nei ruoli statali di categoria B, C e subalterno, che è provvisto del trattamento di quiescenza a forma assicurativa, la quota di contributo a carico dello Stato prevista dal secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, viene elevata al 12% degli assegni utili a pensione attribuiti al personale stesso.

     La quota a carico del personale è stabilita nella misura del 6%.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

 


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437.