§ 57.7.64 - D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 595.
Trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica e musicale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/05/1947
Numero:595


Sommario
Art. 1.      Al personale insegnante incaricato e supplente delle Accademie di belle arti, degli Istituti d'arte, nonché delle Scuole d'arte comprese nei gruppi 2 e 3 di cui al regio decreto 21 gennaio 1935, [...]
Art. 2.      Al personale insegnante incaricato o supplente dei Licei artistici che abbia almeno 16 ore settimanali di lezione, spetta lo stesso trattamento economico di cui all'art. 1.
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 l'insegnamento della religione, in tutti gli Istituti di istruzione artistica e musicale, si considera di grado 10°, gruppo A. Per quanto riguarda [...]
Art. 4.      Nelle Accademie di belle arti e Licei artistici e nei Conservatori di musica, al personale incaricato di insegnamenti per i quali nell'attuale ordinamento non esistono cattedre di ruolo, spetta [...]
Art. 5.      L'insegnamento impartito da professori di ruolo, oltre il proprio obbligo di orario, o da incaricati e supplenti, oltre l'orario complessivo in una o più scuole, previsto negli articoli 1 e 2, o [...]
Art. 6.      Nei casi di incarichi e supplenze in più istituti o scuole fino al raggiungimento delle ore settimanali stabilite dagli articoli 1 e 2, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o [...]
Art. 7.      Il trattamento economico, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.
Art. 8.      Per le supplenze di durata inferiore a un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 7 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni [...]
Art. 9.      All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto, è dovuta, oltre allo stipendio in godimento, una retribuzione mensile pari a un decimo del [...]
Art. 10.      Il trattamento economico previsto dall'art. 1 e successivi per gli incaricati delle Accademie di belle arti e Licei artistici dovrà essere applicato anche agli assistenti dei rispettivi [...]
Art. 11.  [2]
Art. 12.      Per l'anno scolastico 1945-46 al personale incaricato o supplente che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei [...]
Art. 13.      Le disposizioni dei precedenti articoli possono essere applicate anche nelle Scuole d'arte di cui al gruppo 4°, lettera A, del regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58.
Art. 14.      Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.


§ 57.7.64 - D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 595. [1]

Trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica e musicale.

(G.U. 10 luglio 1947, n. 155)

 

     Art. 1.

     Al personale insegnante incaricato e supplente delle Accademie di belle arti, degli Istituti d'arte, nonché delle Scuole d'arte comprese nei gruppi 2 e 3 di cui al regio decreto 21 gennaio 1935, n. 58, che abbia almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e la indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari dovute al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola, di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

     Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali di insegnamento, il trattamento economico, di cui al precedente comma, è dovuto in proporzione.

 

          Art. 2.

     Al personale insegnante incaricato o supplente dei Licei artistici che abbia almeno 16 ore settimanali di lezione, spetta lo stesso trattamento economico di cui all'art. 1.

     Analogo trattamento spetta al personale incaricato o supplente dei Conservatori di musica che abbia almeno 12 ore settimanali di lezione.

     Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, è dovuto in proporzione quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un numero di ore settimanali di insegnamento inferiori rispettivamente a 16 oppure a 12.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 l'insegnamento della religione, in tutti gli Istituti di istruzione artistica e musicale, si considera di grado 10°, gruppo A. Per quanto riguarda i gradi corrispondenti agli altri insegnamenti nelle Accademie di belle arti, nei Licei artistici e nei Conservatori di musica, si richiamano le tabelle a) e b) annesse al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478; per gli Istituti e Scuole d'arte restano fissati i seguenti gradi risultanti nelle rispettive piante organiche:

     1) grado 9° , gruppo A: insegnanti degli Istituti d'arte governativi di Firenze, Napoli, Palermo e Venezia;

     2) grado 10° , gruppo A: insegnanti degli Istituti d'arte governativi di 3° grado e delle Scuole d'arte governative di 2° grado;

     3) grado 11° , gruppo B: insegnanti delle Scuole d'arte governative di 1° grado.

 

          Art. 4.

     Nelle Accademie di belle arti e Licei artistici e nei Conservatori di musica, al personale incaricato di insegnamenti per i quali nell'attuale ordinamento non esistono cattedre di ruolo, spetta la retribuzione di grado 11°, gruppo A, in proporzione alle ore di effettivo servizio sulla base dell'orario settimanale di obbligo, di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

 

          Art. 5.

     L'insegnamento impartito da professori di ruolo, oltre il proprio obbligo di orario, o da incaricati e supplenti, oltre l'orario complessivo in una o più scuole, previsto negli articoli 1 e 2, o da professori incaricati e supplenti che rivestano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, esclusa la indennità di carovita e relative quote complementari.

     Nella stessa misura è retribuito per le ore eccedenti l'insegnante di ruolo il cui obbligo di orario superi le ore settimanali indicate negli articoli 1 e 2.

 

          Art. 6.

     Nei casi di incarichi e supplenze in più istituti o scuole fino al raggiungimento delle ore settimanali stabilite dagli articoli 1 e 2, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico previsto dagli articoli stessi.

     Nei casi di incarichi e supplenze in più istituti o scuole per un numero di ore complessivamente superiore a quelle indicate dagli articoli 1 e 2, le ore eccedenti sono retribuite dall'istituto o scuola in cui l'incaricato o supplente compia un maggior numero di ore nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 5. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali tra ciascun istituto o scuola.

 

          Art. 7.

     Il trattamento economico, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

     All'insegnante incaricato o supplente il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine della prima sessione di esami, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

     All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, è corrisposta per la partecipazione agli esami della sessione estiva l'intera mensilità del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

     Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi a una o ad entrambe le sessioni di esame.

     Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, promozione, idoneità e compimento inferiore e medio, è corrisposto una compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione, nonché un quarantatreesimo delle indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 per coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita, in dipendenza di altro impiego statale o presso Enti di diritto pubblico.

 

          Art. 8.

     Per le supplenze di durata inferiore a un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 7 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tale fine i mesi si considerano di trenta giorni.

 

          Art. 9.

     All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto, è dovuta, oltre allo stipendio in godimento, una retribuzione mensile pari a un decimo del solo stipendio mensile iniziale del grado con il quale il direttore titolare di uno stesso tipo di istituto inizia la carriera.

     Nel caso in cui manchi il posto di ruolo del direttore, ai fini dell'applicazione del comma precedente, al direttore incaricato spetta un decimo dello stipendio iniziale del grado 7°.

     Il direttore supplente è dispensato dall'obbligo di insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, semprechè l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

 

          Art. 10.

     Il trattamento economico previsto dall'art. 1 e successivi per gli incaricati delle Accademie di belle arti e Licei artistici dovrà essere applicato anche agli assistenti dei rispettivi istituti. A tali effetti gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici saranno equiparati al grado 11° del gruppo B.

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     Per l'anno scolastico 1945-46 al personale incaricato o supplente che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è concesso limitatamente allo stesso anno scolastico un assegno ad personam pari alla differenza degli importi dei due trattamenti suddetti.

     Peraltro, nei confronti di coloro ai quali, durante le vacanze estive, non spetta, ai sensi del precedente art. 7, alcun trattamento economico, l'assegno ad personam di cui sopra, sarà pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti e quello mensile spettante in applicazione del presente decreto.

     Ai fini del raffronto di cui ai comma precedenti non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni dei precedenti articoli possono essere applicate anche nelle Scuole d'arte di cui al gruppo 4°, lettera A, del regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58.

     Tale applicazione è consentita solo qualora lo permettano le condizioni finanziarie di ciascuna scuola, ed è, in ogni modo, subordinata all'approvazione ministeriale.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

     Per gli istituti e scuole aventi sedi nei territori non ancora restituiti a tale data all'Amministrazione italiana, le disposizioni del presente decreto decorreranno dalla data della restituzione stessa.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1174.