§ 57.7.19 - R.D. 20 giugno 1935, n. 1196.
Denominazioni delle pubbliche scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/06/1935
Numero:1196


Sommario
Art. 1.      La disposizione contenuta nella lettera c dell'art. 122 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, [...]
Art. 2.      Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate.
Art. 3.      La disposizione del precedente art. 1 sarà applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.


§ 57.7.19 - R.D. 20 giugno 1935, n. 1196. [1]

Denominazioni delle pubbliche scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali.

(G.U. 12 luglio 1935, n. 161)

 

     Art. 1.

     La disposizione contenuta nella lettera c dell'art. 122 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577(1), è sostituita dalla seguente:

     "c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da comuni e da amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma secondo, del regio decreto 11 marzo 1923, n. 635(2)".

 

          Art. 2.

     Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate.

     Scuole di Stato sono quelle direttamente amministrate dai regi provveditori agli studi; scuole rurali quelle gestite per delega da enti di cultura; scuole parificate quelle tenute da enti, corporazioni e associazioni e riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

     Le scuole sussidiarie sono quelle aperte da privati, da enti o associazioni con l'autorizzazione del regio provveditore agli studi nelle forme e con le modalità stabilite dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

     Le norme in vigore che si riferiscono a scuole elementari classificate, non classificate e a sgravio, si intendono rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole rurali e alle scuole parificate.

 

          Art. 3.

     La disposizione del precedente art. 1 sarà applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.