§ 57.7.12 - R.D. 18 luglio 1932, n. 1045.
Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/07/1932
Numero:1045


Sommario
Art. 1.      Nei concorsi a cattedre di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e [...]
Art. 2.      Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non [...]
Art. 3.      Il presente decreto è applicabile anche ai concorsi banditi col decreto interministeriale 2 febbraio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1932.


§ 57.7.12 - R.D. 18 luglio 1932, n. 1045. [1]

Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie

(G.U. 3 settembre 1932, n. 204,)

 

     Art. 1.

     Nei concorsi a cattedre di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria di cui all'art. 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, possano essere sistemati in posti non messi a concorso, i detti posti disponibili saranno assegnati per ordine di merito e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno ai concorrenti di cui al seguente articolo.

 

          Art. 2.

     Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva.

     Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una designazione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto è applicabile anche ai concorsi banditi col decreto interministeriale 2 febbraio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1932.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.