§ 57.7.4 - R.D. 15 novembre 1928, n. 2661.
Norme per la compilazione delle graduatorie nei concorsi magistrali e per le nomine dei maestri elementari


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:15/11/1928
Numero:2661


Sommario
Art. 1.      Nei concorsi magistrali banditi dal regio provveditore agli studi o dai Comuni, ai sensi degli artt. 116, comma primo, e seguenti, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla [...]
Art. 2.      Le nomine dei vincitori dei concorsi, di cui al comma primo del precedente articolo, sia per i posti disponibili all'atto dell'espletamento dei concorsi stessi, sia per quelli che si rendano [...]
Art. 3.      Le disposizioni, di cui ai due precedenti articoli, saranno applicate dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per i concorsi, la cui graduatoria, formata senza [...]
Art. 4.      L'applicazione dell'articolo precedente sarà effettuata dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 5.      Le disposizioni dei precedenti articoli, salvo le speciali norme di competenza, sono applicabili al governatorato di Roma ed avranno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto [...]


§ 57.7.4 - R.D. 15 novembre 1928, n. 2661. [1]

Norme per la compilazione delle graduatorie nei concorsi magistrali e per le nomine dei maestri elementari

(G.U. 11 dicembre 1928, n. 287)

 

     Art. 1.

     Nei concorsi magistrali banditi dal regio provveditore agli studi o dai Comuni, ai sensi degli artt. 116, comma primo, e seguenti, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono compilate due distinte graduatorie, una per i maestri e l'altra per le maestre che riescono vincitori nei concorsi medesimi.

     Limitatamente ai concorsi indetti dai Comuni la indicazione del numero dei posti destinati ai maestri e di quelli destinati alle maestre deve essere contenuta nel bando di concorso.

 

          Art. 2.

     Le nomine dei vincitori dei concorsi, di cui al comma primo del precedente articolo, sia per i posti disponibili all'atto dell'espletamento dei concorsi stessi, sia per quelli che si rendano disponibili durante il tempo di validità delle graduatorie, sono effettuate, nominandosi alle scuole maschili e a quelle femminili gli insegnanti rispettivamente compresi nella graduatoria dei vincitori e in quella delle vincitrici, secondo l'ordine di classificazione, e alle scuole miste nominandosi alternativamente un vincitore e una vincitrice, sempre secondo l'ordine di classificazione nelle rispettive graduatorie.

     Quando sia esaurita, per le nomine effettuate nei modi indicati nel precedente comma, una delle predette graduatorie, ai posti di scuola mista tuttora disponibili sarà provveduto coi vincitori dell'altra graduatoria, durante il tempo di validità della graduatoria stessa.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni, di cui ai due precedenti articoli, saranno applicate dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per i concorsi, la cui graduatoria, formata senza distinzione di qualità di posti, non sia ancora esaurita all'atto della pubblicazione del presente decreto.

     Agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, i Comuni suddetti procederanno nel modo seguente:

     a) classificheranno in due distinte graduatorie, secondo l'ordine di merito determinato dalla votazione assegnata a ciascun insegnante, i maestri vincitori e le maestre vincitrici, già classificati nell'unica graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice;

     b) destineranno ai posti disponibili di scuola femminile o mista o a quelli che via via si renderanno tali, le maestre, cui, per effetto della graduatoria unica, sia stata conferita la nomina a posti di scuola maschile, intendendosi quest'ultima nomina effettuata con assegnazione provvisoria;

     c) aggiungeranno, eventualmente, nella graduatoria dei maestri vincitori, sempre in ordine di merito, tanti maestri riusciti idonei quanti ne occorrano per coprire i posti di scuola maschile, che siano già stati assegnati a maestre, e per coprire quelli che si preveda siano per rendersi vacanti nel periodo di validità del concorso;

     d) aumenteranno la previsione dei posti riservati alle maestre vincitrici di un numero uguale a quello dei maestri idonei che sono classificati vincitori ai sensi della lettera c);

     e) procederanno, quindi, alle nomine dei maestri e delle maestre secondo la disponibilità dei posti e secondo l'ordine delle graduatorie modificate a norma delle disposizioni, di cui alle lettere a) e c).

 

          Art. 4.

     L'applicazione dell'articolo precedente sarà effettuata dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

     Trascorso questo termine senza che i Comuni abbiano provveduto, i regi provveditori agli studi si sostituiranno ai Comuni stessi.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni dei precedenti articoli, salvo le speciali norme di competenza, sono applicabili al governatorato di Roma ed avranno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.