§ 57.6.30 - D.P.R. 4 marzo 1964, n. 292.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, concernente l'ordinamento dell'Istituto statale "Augusto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:04/03/1964
Numero:292


Sommario
Art. 1.      Presso l'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si svolgono:
Art. 2.      Ai corsi di specializzazione si accede su domanda, mediante distinti concorsi per titoli.
Art. 3.      Ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 i privi della vista sono ammessi senza limite di numero.
Art. 4.      La Commissione giudicatrice di cui all'art. 2 è formata:
Art. 5.      Sono iscritti al secondo anno del corso di cui alla lettera a) dell'art. 1 gli allievi che, a giudizio insindacabile del Collegio dei docenti presieduto dal preside, abbiano dimostrato, durante [...]
Art. 6.      Al termine di tutti i corsi di cui all'art. 1 gli allievi sostengono una prova scritta che verte sulle materie previste dai programmi di cui al successivo art. 10.
Art. 7.      Non è consentita l'ammissione ai corsi di specializzazione degli allievi che non abbiano potuto essere iscritti, a causa di insufficiente profitto, al secondo anno del corso di cui alla lettera [...]
Art. 8.      Il giudizio complessivo su ogni allievo, al termine dei corsi, è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente. Il diploma di specializzazione è [...]
Art. 9.      Cessa dal godimento del posto o della borsa di studio l'allievo il quale, nonostante due richiami ricevuti, continui a dar prova di scarso profitto o di indisciplina.
Art. 10.      I programmi dei corsi di specializzazione sono distintamente stabiliti per ciascun tipo di corso e sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del preside [...]
Art. 11.      Le tasse di ammissione e di frequenza relative ai corsi di specializzazione sono uguali a quelle stabilite per l'Istituto magistrale.
Art. 12.      Il preside riunisce periodicamente gli insegnanti e ne coordina le attività, che devono svolgersi in conformità delle direttive da lui impartite; compila note riservate sul profitto e sulle [...]
Art. 13.      L'insegnante di pedagogia svolge le lezioni teoriche di pedagogia differenziata; è preposto a tutte le attività di tirocinio, coadiuvato dagli insegnanti e dagli assistenti di tirocinio e ne [...]
Art. 14.      Gli insegnanti di tirocinio vigilano sull'applicazione del metodo nelle classi, compilano note indicative sull'attività svolta dagli allievi dei corsi.
Art. 15.      Gli assistenti di tirocinio coordinano le attività di assistenza nelle ore extrascolastiche degli alunni l'uno al reparto maschile, l'altra al reparto femminile, coadiuvano l'insegnante di [...]
Art. 16.      L'insegnante di psicologia dirige il gabinetto per gli studi di psicologia; presta opera di consulenza in favore degli alunni delle due sezioni dell'Istituto; partecipa ai gruppi di ricerca [...]
Art. 17.      L'insegnante di pediatria presta opera di consulenza e di vigilanza pediatrica sugli alunni nelle due sezioni dell'Istituto, tiene lezioni di pediatria ai corsi di specializzazione; compila le [...]
Art. 18.      L'insegnante di oculistica presta opera di rilevazione del grado di minorazione visiva degli alunni per determinare la loro destinazione alle classi più adatte; vigila sull'andamento generale [...]
Art. 19.      L'insegnante di educazione fisica dirige e coordina le attività svolte nel campo dell'educazione fisica normale e correttiva degli alunni delle due sezioni; tiene lezioni di teoria [...]
Art. 20.      Agli incaricati degli insegnamenti della psicologia, della pediatria e dell'oculistica è fatto il trattamento economico degli incaricati di filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.
Art. 21.      All'insegnante incaricato di educazione fisica è fatto il trattamento economico degli incaricati di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. Il predetto [...]
Art. 22.      Le maestre del giardino d'infanzia svolgono attività d'insegnamento e di assistenza agli alunni della scuola materna.
Art. 23.      Gli assistenti dell'Istituto di specializzazione hanno il compito di curare l'educazione degli alunni delle due sezioni nelle ore extrascolastiche, in stretta collaborazione con gli insegnanti [...]
Art. 24.      L'istruttore tecnico pratico cura la preparazione dei tirocinanti per quanto concerne le attività di lavoro a scopo educativo; prepara il materiale didattico e ne è responsabile.
Art. 25.      I programmi di esami dei concorsi ai posti vacanti previsti dalla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, [...]
Art. 26.      La Commissione giudicatrice del concorso a posto di preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è composta da un professore ordinario [...]
Art. 27.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di insegnante di pedagogia, di insegnante e di assistente di tirocinio, di assistente e di maestra del giardino d'infanzia hanno la medesima [...]
Art. 28.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi al posto di insegnante di didattica musicale, al posto di istruttore tecnico pratico e al posto di segretario dell'Istituto "Augusto Romagnoli" hanno la [...]
Art. 29.      La Commissione giudicatrice del concorso a posto di bidello custode dell'Istituto "Augusto Romagnoli" è composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non [...]
Art. 30.      Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere [...]
Art. 31.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione.


§ 57.6.30 - D.P.R. 4 marzo 1964, n. 292.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, concernente l'ordinamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

(G.U. 18 maggio 1964, n. 120)

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     Presso l'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si svolgono:

     a) corsi di durata biennale riservati a coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie;

     b) corsi annuali, riservati ai privi della vista che sono in possesso di diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

     c) corsi annuali, riservati ai vedenti che sono in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica.

 

          Art. 2.

     Ai corsi di specializzazione si accede su domanda, mediante distinti concorsi per titoli.

     Il Ministero della pubblica istruzione cura la redazione dei bandi di concorso, sentito il preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli".

     Nello stesso bando il Ministero stabilisce il numero delle borse di studio da attribuire ai singoli corsi in relazione allo stanziamento di bilancio. Il bando suddetto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie; ai vedenti può essere attribuito un numero di borse di studio superiore ad un terzo di quelle disponibili per ogni tipo di corso nell'ipotesi che ai privi della vista non possano essere attribuiti interamente i due terzi delle borse medesime.

 

          Art. 3.

     Ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 i privi della vista sono ammessi senza limite di numero.

     Il numero dei posti riservato ai vedenti è stabilito, per ogni corso, dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del preside dell'Istituto, il quale terrà conto delle capacità recettive dell'Istituto stesso.

 

          Art. 4.

     La Commissione giudicatrice di cui all'art. 2 è formata:

     dal preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" che la presiede;

     da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     da un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

     da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

     da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 1a classe.

     Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'Istituto "Augusto Romagnoli".

     La Commissione di cui al presente articolo è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti, per ciascun tipo di concorso, dalla Commissione giudicatrice.

 

          Art. 5.

     Sono iscritti al secondo anno del corso di cui alla lettera a) dell'art. 1 gli allievi che, a giudizio insindacabile del Collegio dei docenti presieduto dal preside, abbiano dimostrato, durante l'anno scolastico, sufficiente profitto e abbiano frequentato regolarmente le lezioni.

 

          Art. 6.

     Al termine di tutti i corsi di cui all'art. 1 gli allievi sostengono una prova scritta che verte sulle materie previste dai programmi di cui al successivo art. 10.

     I candidati che hanno superato la prova anzidetta dovranno sostenere, davanti al Collegio dei professori presieduto dal preside, una prova orale riguardante gli argomenti che hanno formato oggetto della prova scritta.

     In seguito al superamento delle prove anzidette e in base al profitto dimostrato nel tirocinio, gli allievi conseguono il diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

 

          Art. 7.

     Non è consentita l'ammissione ai corsi di specializzazione degli allievi che non abbiano potuto essere iscritti, a causa di insufficiente profitto, al secondo anno del corso di cui alla lettera a) dell'art. 1, o che, comunque, non abbiano conseguito, al termine dei corsi, il diploma di specializzazione, a meno che la mancata iscrizione al secondo anno del corso o il mancato conseguimento del diploma di specializzazione non siano stati determinati da gravi motivi di salute o di famiglia, debitamente comprovati.

 

          Art. 8.

     Il giudizio complessivo su ogni allievo, al termine dei corsi, è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente. Il diploma di specializzazione è conferito a coloro che abbiano ottenuto una delle prime tre qualifiche.

 

          Art. 9.

     Cessa dal godimento del posto o della borsa di studio l'allievo il quale, nonostante due richiami ricevuti, continui a dar prova di scarso profitto o di indisciplina.

     Cessa, altresì, dal beneficio di cui al precedente comma l'allievo che, senza giustificati motivi, non frequenti o frequenti irregolarmente i corsi.

 

          Art. 10.

     I programmi dei corsi di specializzazione sono distintamente stabiliti per ciascun tipo di corso e sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I programmi dei corsi di specializzazione devono comprendere anche le materie di insegnamento attinenti all'educazione e all'istruzione dei minorati psichici privi della vista.

 

          Art. 11.

     Le tasse di ammissione e di frequenza relative ai corsi di specializzazione sono uguali a quelle stabilite per l'Istituto magistrale.

     La tassa del titolo di specializzazione è di L. 200.

     Per quanto concerne il pagamento delle tasse e l'esonero dalle stesse, si applicano le norme vigenti per gli Istituti secondari di istruzione.

 

Titolo II

 

          Art. 12.

     Il preside riunisce periodicamente gli insegnanti e ne coordina le attività, che devono svolgersi in conformità delle direttive da lui impartite; compila note riservate sul profitto e sulle attitudini educative dei tirocinanti; stabilisce i calendari e gli orari dei corsi di specializzazione; presiede le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro e di ricerca scientifica che agiscono nell'Istituto.

 

          Art. 13.

     L'insegnante di pedagogia svolge le lezioni teoriche di pedagogia differenziata; è preposto a tutte le attività di tirocinio, coadiuvato dagli insegnanti e dagli assistenti di tirocinio e ne riferisce al preside.

 

          Art. 14.

     Gli insegnanti di tirocinio vigilano sull'applicazione del metodo nelle classi, compilano note indicative sull'attività svolta dagli allievi dei corsi.

     Gli insegnanti di tirocinio possono essere incaricati dal preside di partecipare ai gruppi di lavoro di ricerca scientifica.

 

          Art. 15.

     Gli assistenti di tirocinio coordinano le attività di assistenza nelle ore extrascolastiche degli alunni l'uno al reparto maschile, l'altra al reparto femminile, coadiuvano l'insegnante di pedagogia nelle esercitazioni pratiche.

 

          Art. 16.

     L'insegnante di psicologia dirige il gabinetto per gli studi di psicologia; presta opera di consulenza in favore degli alunni delle due sezioni dell'Istituto; partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto; compila le schede sul profilo psicologico degli alunni.

 

          Art. 17.

     L'insegnante di pediatria presta opera di consulenza e di vigilanza pediatrica sugli alunni nelle due sezioni dell'Istituto, tiene lezioni di pediatria ai corsi di specializzazione; compila le cartelle mediche degli alunni, partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto.

 

          Art. 18.

     L'insegnante di oculistica presta opera di rilevazione del grado di minorazione visiva degli alunni per determinare la loro destinazione alle classi più adatte; vigila sull'andamento generale dell'educazione degli alunni ambliopi; tiene lezioni ai corsi di specializzazione.

 

          Art. 19.

     L'insegnante di educazione fisica dirige e coordina le attività svolte nel campo dell'educazione fisica normale e correttiva degli alunni delle due sezioni; tiene lezioni di teoria dell'educazione fisica nei corsi di specializzazione.

 

          Art. 20.

     Agli incaricati degli insegnamenti della psicologia, della pediatria e dell'oculistica è fatto il trattamento economico degli incaricati di filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.

     Gli incaricati hanno l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.

 

          Art. 21.

     All'insegnante incaricato di educazione fisica è fatto il trattamento economico degli incaricati di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. Il predetto insegnante ha l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.

 

          Art. 22.

     Le maestre del giardino d'infanzia svolgono attività d'insegnamento e di assistenza agli alunni della scuola materna.

 

          Art. 23.

     Gli assistenti dell'Istituto di specializzazione hanno il compito di curare l'educazione degli alunni delle due sezioni nelle ore extrascolastiche, in stretta collaborazione con gli insegnanti preposti alle classi e con il personale insegnante e assistente preposto al tirocinio.

     Gli assistenti devono fare vita interna e devono presentare al preside periodiche relazioni sull'andamento educativo dei gruppi di alunni ad essi affidati.

     L'orario di lavoro, non inferiore alle otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie, è stabilito dal preside, in rapporto alle esigenze del convitto.

 

          Art. 24.

     L'istruttore tecnico pratico cura la preparazione dei tirocinanti per quanto concerne le attività di lavoro a scopo educativo; prepara il materiale didattico e ne è responsabile.

 

          Art. 25.

     I programmi di esami dei concorsi ai posti vacanti previsti dalla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

Titolo III

 

          Art. 26.

     La Commissione giudicatrice del concorso a posto di preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è composta da un professore ordinario di Università, che la presiede, da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione e da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 27.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di insegnante di pedagogia, di insegnante e di assistente di tirocinio, di assistente e di maestra del giardino d'infanzia hanno la medesima composizione prevista dall'art. 26 ad eccezione del professore ordinario di Università che è sostituito dal preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli".

     Le Commissioni sono presiedute dal funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 28.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi al posto di insegnante di didattica musicale, al posto di istruttore tecnico pratico e al posto di segretario dell'Istituto "Augusto Romagnoli" hanno la medesima composizione prevista dall'art. 27 ad eccezione dell'Ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione che è sostituito, nel concorso a posto di insegnante di didattica musicale, da un professore ordinario di musica e canto negli Istituti magistrali; nel concorso a posto di istruttore tecnico pratico, da un direttore di scuola di avviamento e, nel concorso a posto di segretario, da un professore ordinario di ragioneria negli Istituti tecnici commerciali.

 

          Art. 29.

     La Commissione giudicatrice del concorso a posto di bidello custode dell'Istituto "Augusto Romagnoli" è composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede e da altri due funzionari dello stesso Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

          Art. 30.

     Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

 

          Art. 31.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione.