§ 57.6.24 - Legge 26 ottobre 1960, n. 1395.
Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:26/10/1960
Numero:1395


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio [...]
Art. 2.      Nelle scuole previste dall'art. 1 le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto [...]
Art. 3.      Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di età o che abbiano superato i ventotto anni.
Art. 4.      Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potrà essere rilasciato se non dopo la [...]


§ 57.6.24 - Legge 26 ottobre 1960, n. 1395. [1]

Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere.

(G.U. 30 novembre 1960, n. 293)

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare le Università, sedi di scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

     Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvederà con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.

 

          Art. 2.

     Nelle scuole previste dall'art. 1 le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto professionali per infermiere.

     L'iscrizione alle dette scuole è limitata a non più di venticinque allieve.

 

          Art. 3.

     Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di età o che abbiano superato i ventotto anni.

     Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.

 

          Art. 4.

     Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potrà essere rilasciato se non dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.