§ 57.6.11 - Legge 13 luglio 1954, n. 542.
Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:13/07/1954
Numero:542


Sommario
Art. unico.      Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio [...]


§ 57.6.11 - Legge 13 luglio 1954, n. 542. [1]

Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.

(G.U. 2 agosto 1954, n. 174)

 

     Art. unico.

     Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.

     Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale.

     Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, è valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.