§ 57.5.4 - Legge 17 febbraio 1992, n. 161.
Statizzazione e nuova denominazione degli educandati femminili riuniti di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.5 istruzione privata
Data:17/02/1992
Numero:161


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella [...]
Art. 2.      1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il [...]
Art. 3.      1. La scuola elementare, la scuola media e l'istituto magistrale attivi presso l'ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le [...]
Art. 4.      1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è [...]
Art. 5.      1. Sono abrogati l'art. 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione [...]


§ 57.5.4 - Legge 17 febbraio 1992, n. 161.

Statizzazione e nuova denominazione degli educandati femminili riuniti di Napoli.

(G.U. 26 febbraio 1992, n. 47)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di "educandato statale" di Napoli.

     2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente", si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato.

     3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza delle procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. La scuola elementare, la scuola media e l'istituto magistrale attivi presso l'ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

     2. La direzione dell'ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

     3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

 

          Art. 4.

     1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

     2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

     3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

     4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'ente.

     5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'ente o le scuole annesse è riconosciuto in conformità alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali.

     6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso l'ente, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

 

          Art. 5.

     1. Sono abrogati l'art. 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.