§ 57.4.130 – D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202.
Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:23/06/1990
Numero:202

§ 57.4.130 – D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202.

Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 [1].

(G.U. 25 luglio 1990, n. 172).

 

     Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

 

 

Intesa tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana

per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

 

     Il Ministro della pubblica istruzione

     quale autorità statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400 e

     il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

     che debitamente autorizzato, agisce a norme della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,

     Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo;

     Determinano le seguenti modificazioni alla precedente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa.

     Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente: "Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico".

     Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei".

     Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole "i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico".

     Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6- bis:

     "Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano".

     Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo:

     "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

     Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo:

     "I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto".

     Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

     Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonchè a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

     Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.


[1]  Titolo modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 20 agosto 1990, n. 193.